Sentenza n. 14320/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’annullamento - del decreto n. 121 del 13 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Sanità, con cui la Regione Abruzzo ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis del D.-L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l’importo di Euro 60.317,80 entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi dell’art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e del relativo Allegato; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, nello specifico: - la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell’articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - l’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.-l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9 ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - l’intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di inclusione dell’impresa negli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti e connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Abruzzo che le imponeva il versamento di euro 60.317,80 quale quota di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati altresì impugnati il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l’adozione dei provvedimenti regionali, l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, la nota ministeriale del 5 agosto 2022, l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e gli ulteriori atti presupposti, successivi e consequenziali. La ricorrente aveva inoltre chiesto il risarcimento del danno ingiusto.
La decisione
Nel corso del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l’estinzione dell’obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento della quota ridotta pari al 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La ricorrente ha documentato di avere effettuato tempestivamente il pagamento della quota ridotta. La Regione Abruzzo ha quindi accertato, con propria determinazione, l’avvenuto versamento e ha incluso la ricorrente nell’elenco delle aziende adempienti. Il TAR ha ritenuto che tale pagamento e l’inclusione nell’elenco abbiano fatto cessare la materia del contendere ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, con estensione della cessazione all’intero gravame. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali di individuazione delle aziende fornitrici soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla legge 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.
Il versamento tempestivo della quota ridotta del 25% estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e, una volta accertato dalla Regione o dalla Provincia autonoma, determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi proposti contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano, con compensazione delle spese.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta prevede che il pagamento di una quota ridotta estingua integralmente l’obbligazione amministrativa oggetto del giudizio, l’adempimento tempestivo del privato e il suo accertamento da parte dell’amministrazione fanno venir meno l’interesse alla decisione sul ricorso contro il provvedimento originario.
- L’accertamento amministrativo dell’avvenuto pagamento della quota ridotta, con inserimento dell’impresa nell’elenco degli operatori adempienti e comunicazione al giudice, determina la cessazione della materia del contendere con riferimento all’intero ricorso quando la sopravvenuta disciplina estintiva riguarda tutti gli atti impugnati e le pretese dedotte.
- In caso di cessazione della materia del contendere espressamente collegata dalla legge all’adempimento del privato, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
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