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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36331/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione alla stima delle indennità di esproprio e di occupazione relative a un terreno ubicato in località Pescecotto, nel Comune di Narni, ablato per la realizzazione della piastra logistica di Terni-Narni. I proprietari avevano contestato la qualificazione del bene come non edificabile, sostenendo che, secondo il PRG comunale del 2004 e le NTA, l'area fosse destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale attuabili anche da privati, con conseguente vocazione edificatoria e diritto a un'indennità parametrata al valore di mercato. Denunciavano inoltre che la Corte d'appello avesse fatto applicazione degli artt. 20 e 21 della legge regionale n. 7/2011 e della delibera di giunta regionale n. 362/2011 in modo illegittimo, in contrasto con l'art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU, con l'art. 42 Cost. e con la legislazione statale in materia di espropriazione, poiché tale disciplina regionale avrebbe impropriamente escluso l'edificabilità di aree che, pur destinate a opere di interesse pubblico, erano attuabili anche mediante iniziativa privata. Invocavano infine la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che impone, per l'indennità espropriativa, un serio ristoro commisurato al valore effettivo di mercato del bene, anche quando la sua utilizzazione sia intermedia tra agricola ed edificatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Perugia e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame attenendosi al principio per cui, se la destinazione urbanistica consente la realizzazione dell'intervento anche ad iniziativa privata, il terreno conserva vocazione edificatoria ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio. La Corte ha anche affermato che il giudice di merito avrebbe dovuto disapplicare la delibera regionale incompatibile con i principi statali richiamati. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Sono richiamati come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • artt. 20 e 21 l.r. Umbria 7/2011

    La Corte li legge nel senso che non escludono la vocazione edificatoria quando la destinazione urbanistica è realizzabile anche ad iniziativa privata; la disciplina regionale non può essere applicata in contrasto con i principi statali.

  • art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU

    Richiamato come parametro di tutela del diritto di proprietà e di necessità di un indennizzo congruo.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al riparto di competenze e alla conformità della normativa regionale ai principi statali.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato quale fondamento costituzionale della proprietà privata e dell'indennizzo in caso di espropriazione.

  • L. 443/2001, art. 1

    È richiamata come fonte del programma delle infrastrutture strategiche pubbliche e private, cui si riconduce la piastra logistica.

  • D.Lgs. 190/2002, art. 1, comma 7, lett. g)

    È interpretato nel senso che la realizzazione delle infrastrutture strategiche può spettare anche a soggetti privati o misti, non solo ad amministrazioni pubbliche.

  • art. 5, all. E, L. 2248/1865

    Usato come base del potere-dovere del giudice di disapplicare l'atto amministrativo regionale incompatibile con la normativa statale.

  • Corte cost. n. 179/1999

    Richiamata per affermare la legittimità della partecipazione privata o promiscua alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici ove l'intervento sia attuabile anche senza previa ablazione.

  • Corte cost. nn. 348 e 349/2007

    Richiamate dai ricorrenti a sostegno del parametro convenzionale e costituzionale dell'indennità espropriativa.

  • Corte cost. n. 181/2011

    Richiamata dai ricorrenti sul criterio di determinazione dell'indennità espropriativa in rapporto al valore reale del bene.

  • Cass. n. 11729/2003

    Richiamata per il principio secondo cui, se la previsione urbanistica è realizzabile anche ad iniziativa privata, non si è in presenza di un vincolo tale da escludere l'edificabilità legale.

  • Cass. n. 404/2010

    Richiamata per includere tra i terreni a vocazione edificatoria quelli in cui l'edificazione, pur tipizzata, sia consentita ai privati.

  • Cass. n. 18239/2015

    Richiamata per affermare che, ai fini dell'indennità espropriativa, è sufficiente che la zona sia edificabile, anche se per fini diversi dalla residenza privata e con tipologia vincolata, purché attuabile anche da privati.

  • Cass. n. 20228/2016

    Richiamata per ribadire che la destinazione industriale o strategica, se consente lo ius aedificandi ai privati, incide sul criterio di liquidazione dell'indennità.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, un'area deve essere considerata edificabile quando lo strumento urbanistico le attribuisca una destinazione attuabile anche mediante iniziativa privata, anche se vincolata a finalità pubbliche o a tipologie d'intervento specifiche.
  • Non può essere negata la vocazione edificatoria del suolo per il solo fatto che l'opera programmata persegua un interesse pubblico o strategico, se la relativa previsione urbanistica consente comunque l'esplicazione dello ius aedificandi da parte dei privati.
  • In presenza di una norma o di un atto amministrativo regionale contrastante con i principi della legislazione statale in materia di espropriazione, il giudice deve disapplicarlo e applicare la disciplina superiore.
  • La stima dell'indennizzo espropriativo deve tendere a un serio ristoro e, quando il bene abbia potenzialità edificatoria legale o comunque una utilizzazione urbanistica più intensa di quella agricola, occorre valorizzare tale potenzialità nella quantificazione.
  • La qualificazione urbanistica del bene va compiuta avendo riguardo alla concreta disciplina pianificatoria vigente e alla sua attuabilità, non a una lettura meramente formalistica della destinazione pubblicistica dell'intervento.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataCompravendita immobiliareProveSpese di lite
RamiEsecuzioniImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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