Sentenza n. 714/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti pubblici dipendenti appartenenti alle Forze armate ad ottenere il risarcimento del danno subito dall'inadempimento contrattuale imputabile pro parte al Ministero della Difesa, quale datore di lavoro nell'ambito del rapporto di pubblico impiego comparto difesa e sicurezza non contrattualizzato, per il mancato avvio delle necessarie procedure propedeutiche alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto, e, della connessa istituzione della previdenza complementare, ai sensi degli artt. 26 comma 20, L. 23.12.1998 nr. 448 ed art. 3 comma 2 D.Lgs. 5.12.2005 nr. 252; E per la condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., al pagamento a favore di ciascuno dei ricorrenti del conseguente danno economico derivante dalla mancata attivazione dell'iter preliminare alla previdenza complementare, da quantificarsi nel corso del presente giudizio, ovvero, in subordine, nelle diverse somme, maggiori o minori, risultanti di giustizia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero della Difesa per il mancato avvio delle procedure propedeutiche alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto e all’istituzione della previdenza complementare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, dipendenti pubblici appartenenti alle Forze armate e inquadrati nel comparto difesa e sicurezza non contrattualizzato, hanno chiesto l’accertamento dell’inadempimento contrattuale imputabile al Ministero della Difesa, quale datore di lavoro, per il mancato avvio delle procedure necessarie alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto e alla connessa istituzione della previdenza complementare. Hanno domandato la condanna del Ministero al risarcimento del danno economico conseguente, da quantificarsi nel giudizio o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Nel corso del processo, con memoria depositata il 17 febbraio 2026, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e hanno chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. Il Ministero non ha formulato deduzioni al riguardo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a. Il giudice ha rilevato che, fino al momento della rimessione della causa in decisione, la parte dispone dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione impone al giudice di prenderne atto, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della definizione in rito della controversia.
Norme richiamate
art. 26, comma 20, l. 23 dicembre 1998, n. 448
Richiamato quale fondamento dell’obbligo di avviare le procedure propedeutiche alla negoziazione e concertazione del trattamento di fine servizio e/o fine rapporto e della previdenza complementare per il comparto considerato.
art. 3, comma 2, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Richiamato quale base normativa della previdenza complementare nel settore interessato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Applicato per dichiarare l’improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel procedimento decisorio, senza una specifica interpretazione ulteriore nel provvedimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
- La dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina una definizione in rito della controversia e può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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