Sentenza n. 99/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, del silenzio e l'inerzia del Comune di Camaiore nella procedura comparativa per l'assegnazione della concessione demaniale marittima sede dello stabilimento balneare denominato "Lido Verde" e per l'accertamento, dell'illegittimità del silenzio e dell'inerzia comunale nell'omessa conclusione della procedura comparativa, con conseguente accertamento dell'obbligo di concluderla nonché per la conseguente condanna, del Comune a concludere la procedura comparativa con provvedimento espresso ex art. 117, comma 2, c.p.a. entro un termine fissato da Codesto Tribunale; anche per il tramite, ove occorra, della nomina di un commissario ad acta che a ciò provveda in via sostitutiva ex art. 117, comma 3, c.p.a., con finale assegnazione della concessione al concorrente miglior offerente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e inerzia asseritamente serbati dal Comune nella procedura comparativa per l'assegnazione della concessione demaniale marittima relativa allo stabilimento balneare "Lido Verde"
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'inerzia del Comune e la condanna dell'amministrazione a concludere con un provvedimento espresso la procedura comparativa, eventualmente mediante commissario ad acta. La procedura era stata avviata dopo l'istanza della concessionaria uscente per il rinnovo ventennale della concessione e la pubblicazione di un avviso per la comparazione delle domande. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990, dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 97 Cost., nonché dei principi di giustizia, equità, correttezza e buona amministrazione, sostenendo che il Comune, nonostante le diffide, non avesse concluso il procedimento. Secondo il ricorrente, la sentenza n. 89/2025 della Corte costituzionale avrebbe eliminato l'incertezza sulla disciplina degli indennizzi spettanti al concessionario uscente, sicché non sussistevano più ragioni per sospendere o non concludere la comparazione. Il Comune aveva invece rappresentato dapprima l'impossibilità di procedere alla comparazione in assenza dei criteri statali per la quantificazione dell'indennizzo e, successivamente, la necessità di svolgere attività preliminari relative all'aggiornamento del PUA o alla verifica dello strumento urbanistico e dei progetti presentati. Il ricorrente qualificava tali atti come soprassessori ed elusivi dell'obbligo di provvedere.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il Comune non è rimasto inerte, avendo costantemente interloquito con il ricorrente e adottato note espresse, in particolare il 23 ottobre 2024 e il 10 marzo 2025, nelle quali ha indicato le ragioni per cui non riteneva possibile procedere immediatamente alla comparazione: la necessità di attendere i criteri ministeriali per la quantificazione dell'indennizzo e lo svolgimento di verifiche preliminari sul PUA o sullo strumento urbanistico e sui progetti. Tali atti, pur arrestando di fatto la procedura e producendo un effetto lesivo, esprimevano una precisa volontà amministrativa fondata su presupposti individuati dall'ente e non costituivano meri atti soprassessori, dilatori o privi di sostanziale contenuto provvedimentale. Il giudice ha distinto l'atto soprassessorio, che elude l'obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie defatigatorie o sospensioni non previste dalla legge, dall'atto che manifesta invece la volontà dell'amministrazione di non proseguire, allo stato, la procedura. Poiché le note comunali fornivano una risposta all'istanza del privato, le eventuali contestazioni sulla correttezza o legittimità delle motivazioni avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione degli atti espressi, non con l'azione avverso il silenzio. Il TAR ha quindi escluso la sussistenza di un silenzio-inadempimento e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone l'inerzia dell'amministrazione rispetto all'obbligo di provvedere; non è utilizzabile quando l'amministrazione abbia adottato atti espressi che manifestano la propria posizione sull'istanza.
art. 37 R.D. n. 327/1942
Disciplina, secondo il richiamo operato in sentenza, la procedura comparativa per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
art. 18 R.D. n. 328/1952
Regola, secondo il richiamo contenuto nella sentenza, la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Sono invocati dal ricorrente a sostegno dei principi di buon andamento, correttezza e obbligo di conclusione del procedimento, ma il giudice esclude che ricorra un'inerzia, essendo state adottate comunicazioni espresse.
art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
È richiamato dal ricorrente quale fondamento del diritto a una buona amministrazione; la censura non conduce all'accertamento del silenzio, poiché l'amministrazione ha espresso le ragioni della propria decisione.
art. 97 Cost.
È invocato con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità, senza incidere sull'esito, fondato sull'esistenza di atti espressi dell'amministrazione.
art. 4, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118
È richiamato nel precedente giurisprudenziale riportato in sentenza in relazione al termine massimo entro cui l'amministrazione deve indire le procedure di gara per le concessioni demaniali marittime.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è infondata quando l'amministrazione abbia adottato atti espressi che, pur non concludendo favorevolmente il procedimento, manifestino in modo chiaro la volontà di non procedere allo stato alla fase successiva e indichino i presupposti ritenuti ostativi.
- Non costituisce atto meramente soprassessorio il provvedimento che arresta una procedura amministrativa sulla base di presupposti specificamente individuati dall'amministrazione e manifesta una sostanziale decisione di non proseguire, anche se tale decisione è temporalmente suscettibile di successiva rivalutazione.
- L'atto soprassessorio ricorre quando l'amministrazione simuli una spendita di potere ma, in concreto, eluda l'obbligo di provvedere attraverso richieste istruttorie defatigatorie o sospensioni dell'iter non previste dalla legge, senza esprimere una reale posizione sull'istanza del privato.
- Quando l'amministrazione abbia fornito una risposta espressa all'istanza, le contestazioni relative alla correttezza, sufficienza o legittimità della motivazione devono essere proposte mediante impugnazione dell'atto, non attraverso l'azione contro il silenzio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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