Sentenza n. 1102/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - della nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive delle qualità agroalimentari ippiche e della pesca Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura- Ufficio dirigenziale non generale PEMAC 4 prot. -OMISSIS- del 04.11.2021 recante l’archiviazione dell’istanza di risarcimento del danno, ai sensi del decreto ministeriale n.-OMISSIS- del 13.5.2021 avanzata dalla società ricorrente in relazione al sequestro del -OMISSIS-; - ove occorra, della nota protocollo -OMISSIS- del 7.10.2021, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive delle qualità agroalimentari ippiche e della pesca Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura- Ufficio dirigenziale non generale PEMAC 4 comunicava l’avvio del procedimento di archiviazione in ordine all’istanza di risarcimento del danno, ai sensi del decreto ministeriale n.-OMISSIS- del 13.5.2021, avanzata dalla società ricorrente in relazione al sequestro del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell’istanza di indennizzo per i danni asseritamente subiti in conseguenza del sequestro del motopeschereccio e del relativo equipaggio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento ministeriale di archiviazione dell’istanza di risarcimento o indennizzo presentata ai sensi dell’art. 7-bis del d.l. n. 137/2020 e del decreto ministeriale 13 maggio 2021, relativi alle misure di sostegno per le imprese di pesca e il personale imbarcato vittime di sequestri in alto mare da parte di forze straniere, anche non regolari. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., il difetto di istruttoria e la violazione del giusto procedimento, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe esaminato le osservazioni presentate in risposta al preavviso di archiviazione, limitandosi a reiterare le motivazioni già espresse. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7-bis d.l. n. 137/2020 e del decreto ministeriale 13 maggio 2021, nonché l’erroneità dei presupposti e il travisamento dei fatti. Secondo la ricorrente, l’episodio avrebbe integrato un sequestro, poiché il comandante e l’equipaggio sarebbero stati privati della libertà personale per oltre novanta minuti; non sarebbe stato invece necessario che ricorressero tutti gli elementi della fattispecie penale di sequestro, non essendo tali norme espressamente collegate all’art. 609 c.p. Il Ministero ha sostenuto che si fosse verificata soltanto un’aggressione armata riconducibile alla pirateria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 7-bis d.l. n. 137/2020 e gli artt. 3 e 4 del decreto ministeriale 13 maggio 2021 nel senso che il beneficio è previsto esclusivamente per i casi di sequestro in alto mare, non per qualsiasi episodio di violenza o aggressione contro un peschereccio. Dalla denuncia resa dal rappresentante della società pochi giorni dopo i fatti è emerso che l’episodio si era svolto alla presenza ravvicinata di un elicottero e di una nave della Marina militare italiana, con costante contatto tra il comandante e la nave italiana e con trattative concluse dopo circa novanta minuti. Il trasferimento del comandante sulla motovedetta libica sarebbe avvenuto su invito dell’autorità militare italiana e anche per consentirne le cure, mentre la conduzione del peschereccio da parte dei militari libici sarebbe stata conseguenza di tale trasferimento. Tali elementi non hanno consentito di ravvisare una privazione della libertà personale del comandante e dell’equipaggio imputabile ai militari libici. La società, inoltre, non ha fornito prove ulteriori rispetto alla propria denuncia, quale un verbale della Marina militare; la denuncia, quale atto di parte, non dimostrava il sequestro. È stato valorizzato anche il fatto che la Procura della Repubblica non avesse aperto un’indagine per sequestro, ma per pirateria e tentato omicidio. Il secondo motivo è stato quindi ritenuto infondato. Anche il primo motivo è stato respinto: pur a fronte della doglianza procedimentale, il giudice ha applicato l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, ritenendo non invalidante il vizio dedotto. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176
nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari
La disposizione fonda misure di sostegno economico per i familiari del personale imbarcato e per le imprese di pesca esclusivamente nei casi di sequestro in alto mare; non comprende ogni episodio di aggressione o violenza in mare.
artt. 3 e 4 d.m. 13 maggio 2021
Alla vittima del sequestro (personale imbarcato) è corrisposta un’indennità giornaliera [...] per ciascuno dei giorni di sequestro
Il decreto ministeriale collega l’indennità destinata al personale, ai familiari e all’armatore all’effettiva sussistenza di un sequestro e ai danni o al lucro cessante derivanti dal periodo di sequestro.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale e all’obbligo dell’amministrazione di esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; la doglianza è stata comunque ritenuta non decisiva alla luce dell’art. 21-octies, comma 2.
art. 21-octies, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Il vizio procedimentale dedotto non comporta l’annullamento quando, per la natura vincolata della decisione o per la dimostrata impossibilità di un diverso contenuto, l’esito sostanziale del procedimento non avrebbe potuto mutare.
art. 1135 Codice della navigazione
La qualificazione dell’episodio come possibile pirateria è stata richiamata nel provvedimento amministrativo e nella ricostruzione processuale, ma non costituisce il fondamento dell’accoglimento della pretesa indennitaria.
Massime di principio
- Le misure di sostegno previste per le vittime di sequestri in alto mare sono riconoscibili soltanto quando sia provata un’effettiva privazione della libertà personale imputabile alle forze straniere; non è sufficiente la mera sottoposizione dell’imbarcazione a un’aggressione armata o a un’azione violenta.
- La qualificazione dell’episodio come sequestro deve essere verificata sulla base degli elementi probatori disponibili, considerando anche la ricostruzione resa dalla stessa parte interessata e le circostanze obiettive dell’intervento delle autorità pubbliche presenti sul posto.
- La denuncia presentata dalla parte, in quanto atto proveniente dall’interessato, non dimostra di per sé l’esistenza del sequestro quando il suo contenuto non attesti una privazione della libertà personale e non siano prodotti ulteriori elementi di prova.
- Quando la normativa indennitaria collega il beneficio ai giorni di sequestro e ai danni o al lucro cessante derivanti dall’impossibilità di svolgere l’attività lavorativa, l’indennizzo non può essere esteso analogicamente a fatti diversi, anche se caratterizzati da grave violenza o pericolo.
- La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento del provvedimento se, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, risulta che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →