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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30062/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare svoltasi davanti al Tribunale di Macerata, nella quale erano stati ammessi al passivo in privilegio per crediti di lavoro. La Corte d’appello aveva inizialmente riconosciuto loro un indennizzo; poi, a seguito di opposizione del Ministero della giustizia, aveva riformato il decreto e negato il ristoro, ritenendo che l’istanza di equa riparazione fosse tardiva perché soggetta al termine semestrale decorrente dalla chiusura del fallimento. Con l’unico motivo di ricorso in cassazione, i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 89 del 2001, in relazione all’art. 6 CEDU, all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale, agli artt. 111 e 117 Cost., nonché degli artt. 327 c.p.c., 119 l. fall., 58 L. n. 69 del 2009 e 150, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2006. Sostenevano che la Corte territoriale avesse erroneamente applicato il termine semestrale introdotto dalla novella, senza considerare che lo stato passivo era stato reso esecutivo nel 2005, prima delle modifiche legislative richiamate, con conseguente applicabilità del termine annuale ex art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che, nelle domande di indennizzo ex L. n. 89 del 2001 relative a procedure fallimentari non soggette alle modifiche introdotte dai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, la decadenza decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento; se il provvedimento non è comunicato, la definitività si determina dopo un anno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., con gli effetti anche sulla decorrenza del termine per proporre l’istanza di equa riparazione. Poiché la Corte d’appello aveva applicato il termine semestrale, la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4 della legge n. 89 del 2001

    La disciplina della domanda di equa riparazione va coordinata con il regime della definitività del provvedimento che chiude la procedura presupposta, ai fini della decadenza dell’istanza.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale del diritto a un processo di durata ragionevole.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato insieme agli altri parametri convenzionali e costituzionali a sostegno della domanda di equa riparazione.

  • artt. 111 e 117 Cost.

    Richiamati come parametri costituzionali di tutela della ragionevole durata del processo e del rispetto degli obblighi internazionali.

  • art. 327 c.p.c.

    Per le procedure non soggette alle novelle fallimentari, il termine lungo annuale rileva per determinare la definitività del decreto di chiusura quando manchi la comunicazione; non si applica il termine semestrale ritenuto dalla Corte territoriale.

  • art. 119 l. fall.

    Nella versione previgente alla riforma fallimentare, è il testo di riferimento per le procedure cui non si applicano i d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007.

  • art. 58 della legge n. 69 del 2009

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’erroneità dell’applicazione retroattiva del termine semestrale.

  • art. 150, comma 1, del D. Lgs. n. 5 del 2006

    Richiamato dai ricorrenti nell’ambito della disciplina transitoria della riforma fallimentare.

  • art. 2751, comma 1 bis, c.c.

    Indicava il privilegio riconosciuto ai crediti ammessi al passivo dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nelle domande di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, la decorrenza del termine di decadenza va individuata in base al regime processuale applicabile alla procedura presupposta, tenendo conto della disciplina transitoria delle riforme fallimentari.
  • Se il decreto di chiusura del fallimento non è comunicato ai soggetti interessati, la sua definitività si produce solo con il decorso di un anno dalla pubblicazione, secondo la regola generale dell’art. 327 c.p.c., quando la procedura non ricade nelle modifiche introdotte dalle riforme successive.
  • Non è corretto applicare automaticamente il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c. novellato o della disciplina successiva senza verificare se, per la concreta procedura concorsuale, operi invece il previgente regime normativo.
  • Ai fini della valutazione della tempestività dell’istanza di equa riparazione, la Corte deve accertare quale sia il momento di definitività del provvedimento conclusivo della procedura presupposta, poiché da esso dipende la decorrenza del termine di decadenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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