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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45244/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 27/06/2023 che aveva ritenuto l'imputato responsabile di omicidio colposo per la morte di Concetto Alì. Il ricorrente ha denunciato vizio motivazionale per omessa valutazione del comportamento della vittima, sostenendo che la vittima non aveva collocato il triangolo a 100 metri dal veicolo fermo e non aveva indossato il giubbotto catarifrangente, circostanze che avrebbero quasi sicuramente permesso all'imputato di evitare l'investimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'omessa valutazione dedotta dal ricorrente non costituisca illogicità manifesta ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), poiché le circostanze addotte dal ricorrente si fondano su una ricostruzione dei fatti antitetica a quella accertata dalla Corte territoriale. La Corte territoriale aveva infatti accertato condizioni di piena visibilità e un tratto rettilineo per cui, secondo il perito e la Corte, il guidatore avrebbe potuto rilevare il veicolo fermo se avesse mantenuto la velocità prescritta e la dovuta attenzione, evitando l'impatto. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di una somma alla Cassa delle ammende stimata in euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione alla sola illogicità manifesta; omissioni o incongruenze minori non giustificano l'annullamento se non provano un vizio percepibile ictu oculi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese del procedimento e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In cassazione per vizio di motivazione occorre dimostrare un'illogicità manifesta (ictu oculi); omissioni valutative non decisive non sono sufficienti.
  • Se la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte territoriale stabilisce che la situazione di pericolo era percepibile e evitabile con diligenza minima, la condotta colposa della vittima non interrompe necessariamente il nesso causale rilevante ai fini della responsabilità dell'automobilista.
  • Nel processo per incidenti stradali la valutazione di elementi tecnici (visibilità, tratto stradale, velocità) è determinante: contestazioni contrarie devono essere ancorate a elementi probatori solidi per poter essere decisive in sede di legittimità.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche oneri economici significativi per il ricorrente (spese e somme alla Cassa delle ammende).

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