Sentenza del 09/01/2019 n. 79 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
IMPOSTE SUI REDDITI - associazioni senza scopo di lucro - attività non commerciale - "vita associativa" - dimostrazione - contribuente - incombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2010, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la natura non commerciale dell'attività svolta e recuperato a tassazione 19.451,00 euro di IVA, 1.890,00 euro di IRAP e 12.666,00 euro di IRES. La contribuente sosteneva di operare come ente non commerciale, finanziandosi tramite quote associative e contributi dei soci e organizzando corsi di formazione con il solo rimborso dei costi. L'Amministrazione ha contestato la carenza di effettiva democraticità e di trasparenza gestionale, rilevando l'assenza di deliberazioni sulle quote e sull'ammissione o cancellazione dei soci, la mancata approvazione e messa a disposizione del rendiconto, limitazioni alla partecipazione dei soci, irregolarità contabili e la presenza di un utile non destinato. Secondo l'Ufficio, il vincolo associativo avrebbe mascherato una vera attività commerciale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo corretto il disconoscimento delle agevolazioni fiscali e la qualificazione commerciale dell'attività. Il giudice ha stabilito che l'associazione, che invoca un regime agevolato, deve dimostrare concretamente tutti i requisiti richiesti: non è sufficiente prevedere nello statuto le clausole di democraticità e non lucratività, né trasmettere il modello EAS. Tali requisiti devono risultare dalla concreta vita associativa e da una contabilità regolare e trasparente. L'associazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 4.000,00 euro.
Norme richiamate
Art. 148, commi 1 e 8, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)
Le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo; le agevolazioni presuppongono anche il recepimento delle clausole statutarie richieste.
La norma prevede un regime derogatorio e agevolato per determinati enti associativi, ma il beneficio non deriva automaticamente dalla forma giuridica o dalle clausole statutarie. È necessario dimostrare che tali clausole siano concretamente attuate nella vita associativa e che l'attività svolta non abbia natura commerciale.
Articoli 86 e 87, D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)
L'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica ai redditi posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche.
Le regole generali sulla tassazione costituiscono il regime ordinario, mentre l'art. 148 opera come deroga. Pertanto, l'ente che invoca l'agevolazione deve provare il possesso dei relativi presupposti.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'onere della prova dei requisiti per beneficiare dell'esenzione o dell'agevolazione fiscale grava sull'associazione contribuente che invoca il regime di favore.
Art. 30, comma 1, D.L. 185/2008
Obbligo di trasmissione del modello EAS.
La trasmissione del modello EAS è un adempimento necessario o rilevante, ma da sola non dimostra la natura non commerciale dell'ente né il concreto rispetto dei requisiti di democraticità, trasparenza e non lucratività.
Cass. civ., Sez. VI-5, ordinanza 30 aprile 2018, n. 10393
Gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale; l'onere di provare i presupposti dell'esenzione è a carico del soggetto che la invoca.
Anche le associazioni senza scopo di lucro possono svolgere attività commerciali e non beneficiano di un'esenzione fiscale generalizzata. La qualificazione dell'attività dipende dai fatti concreti e dalla prova fornita dall'ente.
Massime di principio
- Per ottenere le agevolazioni fiscali degli enti associativi non basta avere uno statuto conforme: occorre dimostrare la concreta attuazione della democraticità, con assemblee effettive, deliberazioni documentate, parità tra associati e assenza di poteri di veto incompatibili con la partecipazione associativa.
- L'associazione deve conservare una documentazione completa e coerente: verbali, delibere sulle quote, ammissioni e cessazioni dei soci, approvazione e disponibilità del rendiconto, libro soci e registrazioni contabili regolari.
- La qualifica di socio non può essere meramente formale. Se gli utenti si comportano sostanzialmente come clienti e ricevono servizi secondo modalità tipiche di un'impresa, l'attività può essere riqualificata come commerciale.
- La presenza di utili non determina necessariamente, da sola, la natura commerciale o lucrativa dell'ente, ma l'associazione deve dimostrarne l'origine e la corretta destinazione conforme allo statuto e alla legge.
- La trasmissione del modello EAS è insufficiente se non è accompagnata dalla prova del concreto funzionamento democratico dell'ente, della non lucratività e della corretta gestione contabile.
- In caso di contestazione, l'onere di provare i requisiti dell'agevolazione grava sull'associazione contribuente; una documentazione incompleta o irregolare può quindi legittimare il disconoscimento del regime non commerciale.
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