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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14901/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché i motivi sono manifestamente infondati e generici. Conferma, quindi, l'esito sfavorevole già maturato in appello per l'imputato. Lo condanna inoltre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata congrua, adeguata e immune da vizi riconducibili all'art. 606, lett. e), c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha ritenuto responsabile di ricettazione, censurando con quattro motivi la valutazione del dolo, la mancata o erronea riqualificazione del fatto in ricettazione di minore gravità o nell'ipotesi di cui all'art. 712 c.p., nonché il regime circostanziale applicato, deducendo in particolare il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione rileva tuttavia che i motivi sono ripetitivi e generici e che la motivazione di merito è sintetica ma esaustiva sui punti decisivi, con specifico riferimento al dolo di ricettazione, alla riqualificazione ex art. 712 c.p. e al trattamento circostanziale.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Viene richiamato per escludere che la motivazione della sentenza impugnata presenti contraddittorietà o manifesta illogicità tali da fondare il vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 712 c.p.

    La Corte d'appello aveva dato giustificazione alla richiesta di riqualificazione del fatto in questa fattispecie, ma la Cassazione reputa la motivazione di merito congrua e non censurabile nei termini dedotti.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ritiene la motivazione di merito sufficiente sul punto.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per le attenuanti generiche; la Corte reputa corretta la valutazione di merito che ne ha negato o comunque regolato il riconoscimento.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 648 c.p.

    Reato ritenuto in appello e oggetto delle censure sul dolo e sul trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga motivi generici, ripetitivi o meramente assertivi senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando la sentenza di merito offre una motivazione sintetica ma completa sui punti decisivi, la Cassazione non può sovrapporre una diversa valutazione di merito se non emergono reale mancanza di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità.
  • In materia di ricettazione, la censura sul dolo deve misurarsi con la ricostruzione fattuale e argomentativa del giudice di merito; se tale ricostruzione è congrua, la doglianza è destinata a essere dichiarata inammissibile.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave o diversa, così come la domanda di riconoscimento delle attenuanti, deve essere sorretta da censure specifiche sulla motivazione di merito; in difetto, il ricorso è manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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