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Sentenza

Sentenza n. 317/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 471/2024 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 5 novembre 24.

Giustizia amministrativa202501092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2023/24 e 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione, mediante giudizio di ottemperanza, della sentenza n. 471/2024 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per tre anni scolastici, nella misura di euro 500,00 annui, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, condannando il Ministero all’accredito dei relativi importi. La ricorrente ha dedotto l’inesecuzione del giudicato. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Arezzo era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato e che il termine dilatorio di centoventi giorni era stato rispettato. L’inottemperanza ministeriale non risultava contestata. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare immediata e integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, accreditando mediante carta del docente euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21, 2023/24 e 2024/25, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni per provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il termine dilatorio per l’avvio dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere rispettato prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È richiamato quale fondamento normativo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è passata in giudicato, è stata notificata ai fini esecutivi e il termine dilatorio previsto dalla legge è decorso, l’inesecuzione non contestata legittima l’accoglimento del giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato, specificando le prestazioni dovute e gli eventuali accessori riconosciuti dalla sentenza da eseguire.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuando un organo amministrativo e consentendogli la delega a un funzionario, per provvedere in via sostitutiva agli adempimenti necessari.
  • Il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto per l’avvio dell’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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