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Sentenza

Sentenza n. 922/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 2187/A1414C/2021 del 24.12.2021, avente ad oggetto “Approvazione dei saldi di produzione degli erogatori privati per l'anno 2020 e dei riconoscimenti dovuti in applicazione della normativa relativa all'emergenza Covid”; - di tutti gli allegati al precitato provvedimento, nonché degli atti, provvedimenti e documenti presupposti, connessi e/o consequenziali e/o richiamati, anche se non conosciuti, e di tutti gli allegati ai medesimi espressamente inclusi, ove occorra e per quanto di interesse, nei sensi esplicitati nel ricorso.

Giustizia amministrativa202200451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale regionale che ha approvato i saldi di produzione degli erogatori privati per il 2020 e riconosciuto maggiorazioni tariffarie per prestazioni COVID-19 rese in acuzie, senza riconoscimenti aggiuntivi per prestazioni relative ad altri setting assistenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale deducendo, con una censura composita, la violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, delle deliberazioni regionali e degli accordi contrattuali stipulati con l'ASL competente, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e contraddittorietà estrinseca. Ha inoltre lamentato la violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, economicità, efficienza, non discriminazione, legittimo affidamento, buona fede e correttezza. Secondo la società, la disciplina regionale e il contratto riconoscevano agli erogatori COVID dedicati una remunerazione integrativa senza distinguere tra prestazioni in acuzie e post-acuzie; il decreto ministeriale del 12 agosto 2021 avrebbe consentito alla Regione di modulare l'incremento tariffario, ma non di escludere del tutto le prestazioni post-acuzie. La ricorrente ha inoltre sostenuto di avere maturato un affidamento tutelabile sulla remunerazione aggiuntiva. La Regione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica all'ASL TO4 quale asserita controinteressata e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, sostenendo la conformità dell'atto al decreto ministeriale e alle risorse disponibili.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità. L'ASL TO4, quale amministrazione pubblica titolare di un interesse pubblico, non poteva essere qualificata come controinteressata privata; inoltre, il ricorso contestava esclusivamente i criteri generali della determinazione regionale e non chiedeva l'annullamento di atti dell'ASL né il pagamento di somme da parte di quest'ultima. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che il contratto regionale e l'addendum non attribuissero un diritto automatico alle maggiorazioni, poiché rinviavano espressamente alla successiva disciplina statale attuativa. Il decreto ministeriale del 12 agosto 2021 riguardava la remunerazione dei ricoveri ospedalieri per acuti di pazienti COVID-19; anche ammettendo una lettura più ampia della facoltà regionale prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto, la Regione aveva comunque motivato il mancato riconoscimento con l'esaurimento delle risorse di bilancio disponibili. La motivazione finanziaria è stata ritenuta non illogica né contraddittoria e non sono state ravvisate lacune istruttorie. È stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento, poiché gli atti regionali e contrattuali subordinavano la remunerazione aggiuntiva all'emanazione del decreto ministeriale e non contenevano un precedente impegno certo al pagamento. Non è stata riconosciuta neppure la misura di ristoro prevista dall'art. 4, comma 5-bis, d.l. 34/2020, poiché la produzione della struttura era risultata superiore al 90% del budget assegnato. Ricorso respinto e spese compensate per la particolarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    La corretta instaurazione del contraddittorio non impone la notifica del ricorso a un'amministrazione pubblica che non sia destinataria di una domanda specifica; un'amministrazione non può assumere la qualità di controinteressata in senso sostanziale, salva la sua eventuale posizione di amministrazione resistente o di interveniente.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    Costituisce la base normativa degli accordi contrattuali tra aziende sanitarie ed erogatori privati accreditati, ma gli accordi esaminati non attribuivano automaticamente le maggiorazioni tariffarie, rinviando alla disciplina statale successiva.

  • art. 4, commi 1 e 2, d.l. 34/2020

    Prevede la remunerazione di una specifica funzione assistenziale e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19, demandandone la determinazione a un successivo decreto ministeriale e collegando la disciplina ai posti letto e alle prestazioni di acuzie.

  • art. 2, comma 4, decreto Ministero della Salute 12 agosto 2021

    Le regioni e province autonome, nell'ambito degli importi di cui al comma 2, possono articolare l'incremento tariffario, per classi di erogatori, riconoscendo importi inferiori agli erogatori che presentano caratteristiche organizzative e di attività, definite nei piani adottati in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera b), del sopra citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di minore complessità.

    La disposizione attribuisce una facoltà regionale di articolazione dell'incremento tariffario, senza imporre il riconoscimento di maggiorazioni per prestazioni diverse da quelle cui si riferisce la disciplina ministeriale; in ogni caso, l'esercizio della facoltà deve confrontarsi con le risorse finanziarie disponibili.

  • art. 4, commi 5-bis e 5-ter, d.l. 34/2020

    Prevede un ristoro dei costi fissi fino al 90% del budget per le strutture la cui produzione sia risultata ridotta per effetto della sospensione delle attività; il beneficio non spetta quando la produzione supera il 90% del budget assegnato.

  • art. 1337 c.c.

    I canoni di buona fede e correttezza non impongono il riconoscimento di una remunerazione quando gli atti regionali e contrattuali avevano subordinato espressamente la maggiorazione alla successiva disciplina statale e non avevano creato un affidamento certo e qualificato.

Massime di principio

  • Un accordo contrattuale sanitario che rinvia a una successiva disciplina statale la determinazione delle maggiorazioni tariffarie non attribuisce, prima dell'adozione di tale disciplina, un diritto automatico dell'erogatore al pagamento di risorse aggiuntive.
  • La remunerazione prevista dalla disciplina emergenziale per i ricoveri COVID-19 in acuzie non si estende automaticamente alle prestazioni rese in altri setting assistenziali, quando la disciplina statale attuativa delimita il beneficio alle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti.
  • L'amministrazione regionale può motivare il mancato riconoscimento di ulteriori maggiorazioni tariffarie mediante il richiamo all'esaurimento delle risorse di bilancio, purché la motivazione finanziaria sia esplicitata, coerente con la disciplina applicabile e non manifestamente illogica o contraddittoria.
  • Non sussiste un legittimo affidamento tutelabile sulla percezione di maggiorazioni tariffarie quando gli atti regionali e contrattuali subordinano espressamente il beneficio all'adozione di un successivo decreto ministeriale e non assumono un impegno certo al pagamento.
  • Un'amministrazione pubblica titolare di un interesse pubblico contrario all'accoglimento del ricorso non è, per ciò solo, un controinteressato in senso sostanziale; la sua mancata evocazione in giudizio non determina l'inammissibilità quando il ricorso non contiene domande nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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