Sentenza del 29/09/2016 n. 5002 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - CONFERIMENTO D'AZIENDA - Subentro nei rapposrti giuridici - Diritto di detrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti fiscali del conferimento d'azienda e, in particolare, il subentro della società conferitaria nei rapporti giuridici, negli obblighi e nei diritti IVA della conferente. Si discuteva se la conferitaria potesse includere nella propria dichiarazione IVA anche le operazioni effettuate dalla conferente prima del conferimento, comprese le liquidazioni periodiche, e utilizzare il relativo credito IVA.
La decisione
È stato riconosciuto che al conferimento d'azienda si applicano, per quanto compatibili, i principi civilistici della cessione d'azienda. La conferitaria subentra quindi non solo nella titolarità dei beni, ma anche nelle posizioni attive e passive dell'impresa, inclusi i rapporti IVA. Essa deve ricomprendere nella propria dichiarazione annuale le operazioni effettuate dalla conferente nella parte di anno precedente al conferimento e può utilizzare il credito IVA maturato dalla conferente, sia in detrazione dell'imposta dovuta nelle liquidazioni periodiche o annuali, sia mediante compensazione nel modello F24.
Norme richiamate
Disciplina civilistica della cessione d'azienda
I principi relativi alla cessione d'azienda, applicati al conferimento, comportano il subentro dell'avente causa nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti all'azienda, inclusi quelli fiscali connessi all'IVA.
Normativa IVA in materia di detrazione e compensazione del credito
Il credito IVA della conferente segue l'azienda trasferita e può essere utilizzato dalla conferitaria in detrazione dell'IVA dovuta oppure mediante compensazione con altri tributi tramite modello F24, nel rispetto degli adempimenti e dei limiti previsti dalla normativa.
Massime di principio
- Nel conferimento d'azienda, la società conferitaria subentra normalmente nei rapporti giuridici funzionalmente collegati all'azienda, compresi i diritti e gli obblighi IVA.
- Il credito IVA maturato dalla conferente può essere trasferito alla conferitaria quando il conferimento comporta il subentro effettivo nell'insieme dei rapporti aziendali, non una mera cessione isolata di beni.
- La conferitaria deve considerare anche le operazioni e le liquidazioni IVA effettuate dalla conferente prima del conferimento, includendole negli adempimenti dichiarativi di propria competenza.
- L'utilizzo del credito trasferito è possibile sia tramite detrazione nelle liquidazioni IVA sia tramite compensazione nel modello F24, purché siano rispettati gli obblighi documentali, dichiarativi e i limiti ordinari applicabili.
- La valutazione concreta richiede di verificare l'atto di conferimento, la continuità dell'attività aziendale, l'effettivo subentro nei rapporti e la corretta documentazione del credito IVA.
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