Cassazione Penale, Sentenza n. 42266/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva condannato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale sostenendo che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.) fosse astrattamente applicabile ai fatti commessi nel 2016 e che la norma che ne esclude l'applicabilità ai reati previsti dagli artt. 336, 337 e 341-bis (introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 e, prima, dalla legge di conversione del d.l. 14/6/2019 n.53) non potesse operare retroattivamente in malam partem. Inoltre contestava l'affermazione della Corte territoriale secondo cui la condotta sarebbe stata "continuativa" rendendo non tenue il fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato il principio di divieto di applicazione retroattiva in malam partem delle norme che peggiorano la posizione dell'imputato, escludendo l'applicabilità dell'astrettiva normativa introdotta nel 2019 e quella del d.lgs. 10/10/2022 n.150 ai fatti del 2016. Ha inoltre ricondotto la condotta a un fatto unitario (continuazione non ostativa alla configurabilità della tenuità) e, accertata l'intervenuta prescrizione dei reati (fatti del 28/4/2016 con estinzione maturata il 17/3/2024), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto era astrattamente applicabile ai fatti commessi nel 2016; l'esclusione prevista da successivi interventi normativi non può essere applicata retroattivamente in malam partem.
legge 8 agosto 2019, n. 77 (conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53)
Modificò l'art. 131-bis prevedendo l'esclusione della tenuità per i reati degli artt. 336, 337 e 341-bis quando commessi contro un pubblico ufficiale: la Corte ha ritenuto tale disposizione più sfavorevole e dunque inapplicabile ai fatti anteriori all'entrata in vigore (10/8/2019).
art. 1, lett. c), n. 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Introdusse un ulteriore divieto di applicazione della tenuità per talune fattispecie; la Corte ha confermato che anche tale norma non può essere applicata retroattivamente ai fatti del 2016.
artt. 336, 337, 341-bis cod. pen.
Reati contestati (oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, e divieto per testimoni): la presenza di tali fattispecie non esclude automaticamente la tenuità se i fatti sono antecedenti alla normativa restrittiva e la valutazione concreta lo consente.
Giurisprudenza citata (Sez.6, n. 23623 del 21/5/2024, Hasan; Sez.U, n. 18891 del 27/1/2022, Ubaldi)
Richiamati precedenti che stabiliscono il principio di non retroattività in malam partem e i criteri per valutare la particolare tenuità nel caso di reati in continuazione, con una valutazione complessiva di gravità, modalità, motivazioni e conseguenze.
Principio della prescrizione
Verificato il decorso dei termini di prescrizione (fatti 28/4/2016, estinzione maturata 17/3/2024 anche considerando sospensioni), la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del reato.
Massime di principio
- Una modifica normativa che peggiora la posizione dell'imputato (in malam partem) non può essere applicata a fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore; va applicata la disciplina più favorevole al reo.
- L'esistenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione non preclude di per sé il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità: il giudice deve valutare complessivamente natura, gravità, modalità, finalità, durata e conseguenze delle condotte.
- Per stabilire l'ammissibilità della particolare tenuità occorre un giudizio globale e comparativo che consideri gli indicatori giurisprudenziali (beni protetti, entità delle violazioni, intensità del dolo, conseguenze ecc.).
- In presenza di fatti anteriori a norme restrittive, va sempre verificata la non retroattività delle norme peggiorative prima di negare istituti favorevoli come la tenuità del fatto.
- Occorre controllare i termini e gli effetti della prescrizione valutando eventuali sospensioni o interruzioni: se la prescrizione è maturata, la condanna deve essere annullata senza rinvio.
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