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Sentenza

Sentenza n. 685/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione, - dell'ordinanza dirigenziale n. 86 del 30 marzo 2020, notificata a mani della ricorrente in data 11 giugno 2020, recante “Ordinanza di demolizione di manufatto in Cascina, loc. Musigliano Via dei Piastroni n. 7 e conseguente rimessa in pristino”; - di ogni altro atto illegittimo del procedimento presupposto, susseguente, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202100169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione e rimessa in pristino di una tettoia abusiva, con preannuncio dell'acquisizione dell'area al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio deriva dalla trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro l'ordinanza comunale di demolizione di una tettoia in ferro parzialmente tamponata, di circa 12,50 x 11 metri, con altezza massima di 6,20 metri e minima di 5,75 metri, realizzata su un immobile catastalmente qualificato come laboratorio. Il Comune aveva ritenuto l'opera una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, non assistita da titolo edilizio, e aveva ingiunto la demolizione ai proprietari e all'amministratrice di sostegno della proprietaria sottoposta ad amministrazione di sostegno. In via preliminare il Comune ha eccepito l'inammissibilità della riassunzione, sostenendo che essa era stata effettuata soltanto dall'attuale amministratore di sostegno, che la proprietaria non sarebbe stata parte del ricorso straordinario e che sarebbe mancata l'autorizzazione del giudice tutelare; ha inoltre dedotto la decadenza degli altri originari ricorrenti per mancata riassunzione e l'irregolarità della notificazione dell'atto di trasposizione. Nel merito, la ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001 e dell'art. 196 della l.r. Toscana 65/2014, carenza di istruttoria, contraddittorietà e illogicità, contestando la legittimazione passiva della proprietaria sottoposta ad amministrazione di sostegno e dell'amministratrice di sostegno, l'omessa considerazione della pratica edilizia del 2008 e l'incidenza del sequestro penale; violazione della l. 47/1985 e dell'art. 31 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che il manufatto fosse stato condonato, che l'ordinanza fosse indeterminata e che fosse illegittimo il preannuncio dell'acquisizione dell'area ulteriore; violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità e lesione del legittimo affidamento, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. La ricorrente ha inoltre chiesto una verificazione o consulenza tecnica sulla consistenza dei luoghi.

La decisione

Il TAR ha ritenuto decaduti dall'azione gli originari ricorrenti che non avevano riassunto il giudizio dopo la trasposizione. Ha invece respinto l'eccezione relativa alla posizione della proprietaria, ritenendo che il ricorso straordinario fosse stato proposto dall'amministratrice di sostegno in tale qualità, anche se non formalmente esplicitata, e che l'azione contro l'ordine di demolizione fosse riconducibile agli atti conservativi per i quali non era necessaria la preventiva autorizzazione del giudice tutelare. Ha respinto anche l'eccezione sulla notificazione, effettuata alla PEC istituzionale del Comune risultante dai pubblici elenchi, poiché l'ente si era regolarmente costituito senza concreto pregiudizio difensivo. È stata negata la verificazione o CTU, essendo sufficiente la documentazione in atti. Nel merito, il TAR ha affermato che l'ordine di demolizione, misura ripristinatoria reale e non sanzione personale, può essere rivolto anche al proprietario incolpevole; l'eventuale irregolarità della notificazione incide al più sulla decorrenza del termine per ottemperare, non sulla legittimità dell'ordine. La pratica edilizia del 2008 era stata archiviata per mancata produzione delle integrazioni e non costituiva titolo abilitativo; inoltre, la ricorrente non aveva prodotto il titolo che dichiarava di possedere. Il sequestro penale non rende illegittimo l'ordine di demolizione né costituisce impedimento assoluto o forza maggiore, potendo essere richiesto il dissequestro; incide soltanto sulla concreta eseguibilità materiale finché permane. Il condono del 1997 riguardava un manufatto diverso per dimensioni e caratteristiche, così come la pratica del 2008, sicché la tettoia accertata non risultava né autorizzata né sanata. L'ordinanza descriveva sufficientemente l'abuso e non era necessario indicare singole difformità rispetto a un bene legittimo non dimostrato, dovendosi valutare l'abuso edilizio nella sua complessiva consistenza. L'acquisizione del bene e dell'area di sedime consegue ex lege alla mancata demolizione; l'indicazione omessa o imprecisa dell'area ulteriore non invalida l'ordine, ma impedisce l'immediata acquisizione di tale area, che dovrà essere precisamente individuata nell'eventuale successivo atto acquisitivo. Infine, non era necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività repressiva vincolata; il TAR ha richiamato anche l'art. 21-octies della l. 241/1990. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione può essere emesso nei confronti del proprietario e del responsabile dell'abuso; in caso di mancata ottemperanza, il bene e l'area di sedime sono acquisiti ex lege.

    L'ordine ha natura ripristinatoria e reale, non personale e sanzionatoria; può quindi essere rivolto anche al proprietario incolpevole. L'acquisizione del bene e dell'area di sedime consegue automaticamente alla mancata demolizione, mentre l'area ulteriore deve essere precisamente individuata nell'eventuale successivo atto acquisitivo.

  • art. 10, comma 1, lettera a), d.P.R. 380/2001

    La nuova costruzione accertata, per le sue caratteristiche oggettive, richiedeva il preventivo rilascio di un permesso di costruire.

  • art. 196 l.r. Toscana 65/2014

    La disposizione è richiamata tra i parametri di legittimità dell'ordinanza di demolizione, ma il ricorso è stato ritenuto infondato.

  • artt. 411, comma 1, e 374, comma 1, n. 5, c.c.

    L'autorizzazione del giudice tutelare è necessaria per promuovere giudizi, salvo che si tratti di azioni per ottenere provvedimenti conservativi.

    L'azione contro un'ingiunzione di demolizione, destinata a evitare un'incidenza negativa sul patrimonio della persona assistita, è stata ricondotta alle azioni conservative per le quali non occorre la preventiva autorizzazione del giudice tutelare.

  • art. 48 c.p.a.

    La disposizione disciplina la riassunzione del ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale; nel caso concreto, gli originari ricorrenti che non hanno riassunto il giudizio sono stati dichiarati decaduti dall'azione.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per l'adozione dell'ordine di demolizione, espressione di potere repressivo vincolato in materia edilizia.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il TAR lo richiama per escludere che l'omessa comunicazione di avvio possa condurre all'annullamento dell'ordinanza di demolizione, trattandosi comunque di attività vincolata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, insieme alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa nazionale per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione edilizia ha natura ripristinatoria e reale, non sanzionatoria personale; può pertanto essere legittimamente adottato nei confronti del proprietario dell'immobile abusivo anche se estraneo alla realizzazione dell'abuso e incolpevole.
  • Il sequestro penale di un manufatto abusivo non rende illegittimo l'ordine amministrativo di demolizione né costituisce, di per sé, forza maggiore impeditiva dell'ottemperanza: incide soltanto sulla concreta eseguibilità materiale finché il sequestro permane, essendo possibile richiedere il dissequestro.
  • L'omessa o imprecisa indicazione dell'area ulteriore destinata all'acquisizione al patrimonio comunale non invalida l'ordinanza di demolizione; impedisce tuttavia l'immediata acquisizione di tale area, che dovrà essere precisamente individuata nell'eventuale successivo provvedimento acquisitivo.
  • In materia di repressione degli abusi edilizi, l'ordine di demolizione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, poiché costituisce espressione di attività amministrativa vincolata; l'omissione non determina comunque l'annullamento dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies della l. 241/1990.
  • Il condono edilizio relativo a un manufatto diverso per consistenza, dimensioni o caratteristiche non estende i propri effetti a un'opera successivamente accertata; la legittimità del manufatto deve risultare da un titolo edilizio riferibile proprio all'opera contestata, non da una pratica edilizia archiviata o relativa a un bene differente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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