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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17033/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva respinto la richiesta di dichiarare inefficace la misura cautelare ai sensi dell'art. 302 c.p.p., sostenendo che il GIP aveva emesso una nuova ordinanza cautelare senza aver prima rimesso l'indagato in libertà e senza averlo interrogato in stato di effettiva libertà come previsto dall'art. 302 c.p.p.; lamentava inoltre vizio di motivazione del provvedimento impugnato

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la precedente ordinanza era stata annullata solo con riferimento al capo 1 della imputazione, mentre per gli altri reati contestati la misura cautelare restava operante; pertanto l'interrogatorio svolto con l'indagato ancora in stato di detenzione non ha violato l'art. 302 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sulle ipotesi di inefficacia parziale della misura. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    norma che disciplina il riesame della custodia cautelare; è la norma procedurale in base alla quale è stato proposto il ricorso di riesame

  • art. 302 cod. proc. pen.

    prevede l'efficacia e le conseguenze della mancata esecuzione dell'interrogatorio di garanzia; la Corte interpreta che l'obbligo di interrogatorio in stato di libertà trova applicazione quando la misura cautelare è stata dichiarata inefficace nella sua globalità, mentre se l'inefficacia è solo parziale la misura residua può giustificare che l'interrogatorio sia svolto con l'indagato ancora in detenzione

  • art. 294 cod. proc. pen.

    richiamato rispetto all'onere dell'interrogatorio di garanzia previsto dalla normativa (richiesto dal GIP nella precedente ordinanza)

  • art. 384 cod. proc. pen.

    richiamato dalla Corte per spiegare che, in presenza dei presupposti, è legittimo il provvedimento di fermo e il successivo interrogatorio anche quando la persona sia stata formalmente rimessa in libertà rispetto a un titolo inefficace, in quanto si tratta di diversa sequenza procedimentale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata come base per la valutazione di colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

  • Giurisprudenza citata - Sez. 5, Sent. n. 50992 del 06/10/2014

    principio secondo cui è illegittimo revocare la misura e adottare una nuova ordinanza custodiale interrogando l'indagato in stato di detenzione quando la misura è stata dichiarata inefficace per omesso interrogatorio (principio generale richiamato dalla Corte)

  • Giurisprudenza citata - Sez. 6, Sent. n. 2057 del 20/12/2017

    affermata la non applicazione del principio di unicità dell'ordinanza cautelare: l'inefficacia opera limitatamente alle parti della contestazione interessate dal vizio, mentre le parti non inficiate restano valide

  • Giurisprudenza citata - Sez. 1, Sent. n. 19733 del 13/03/2013

    precisato che per rinnovare la misura cautelare inefficace non è necessario che l'interrogatorio avvenga con l'indagato libero, purché il titolo originario non sia più operante al momento dell'atto di garanzia

  • Giurisprudenza citata - Sez. 5, Sent. n. 1840 del 23/11/2016

    confermato che il giudice che convalida un fermo e richiede nuova misura può procedere all'interrogatorio in stato di detenzione senza applicazione dell'obbligo di libertà previsto dall'art. 302 quando ricorra la diversa sequenza procedimentale

Massime di principio

  • L'obbligo di interrogatorio in stato di effettiva libertà previsto dall'art. 302 c.p.p. si applica soprattutto quando la misura cautelare viene dichiarata inefficace nella sua globalità; se l'inefficacia è limitata a uno o più capi, la misura residua può mantenere l'indagato in detenzione e rendere legittimo l'interrogatorio in carcere
  • Quando la vicenda cautelare riguarda più reati contestati con un'unica ordinanza, la declaratoria di inefficacia può avere effetti parziali: la parte viziata perde efficacia e le parti non viziata restano operative
  • La legittimità di un nuovo atto cautelare con successivo interrogatorio va valutata sulla base del titolo effettivamente operante al momento dell'atto: se esiste ancora un titolo valido che giustifica la detenzione, l'interrogatorio in detenzione può essere valido
  • La doglianza sulla motivazione del giudice di merito può essere meno decisiva per la Cassazione quando la questione è principalmente di diritto processuale: la Corte valuta la correttezza della soluzione adottata più che la sequenza argomentativa
  • In caso di inammissibilità del ricorso la parte soccombente può essere condannata alle spese e, in presenza di profili di colpa nella strategia processuale, a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.

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