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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11117/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a contributi dovuti per l’anno 2015, emessa in relazione a un immobile sito nel comprensorio di un consorzio per strade vicinali, per l’importo di euro 520,88. Il ricorrente aveva visto rigettato il ricorso in primo grado e poi l’appello dalla Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto non deducibili in sede di impugnazione della cartella i vizi degli atti presupposti. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul rito tributario e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando il rigetto della censura sull’omessa trattazione in pubblica udienza, nonostante avesse chiesto tale modalità nel ricorso originario; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 7 del d.l. lgt. n. 1446/1918, in tema di consorzi tra utenti per le strade vicinali, e alla carenza di motivazione della cartella rispetto agli atti presupposti; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l’adeguatezza motivazionale della cartella alla luce dell’art. 7 della L. n. 212/2000. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e di interesse, poiché non era stato prodotto il verbale d’udienza e comunque il giudice d’appello aveva deciso nel merito, sicché la censura sulla mancata pubblica udienza non determinava la retrocessione del processo. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancata trascrizione o specifica indicazione dei motivi di appello asseritamente non esaminati, e per insufficiente allegazione dell’atto d’appello e del loro contenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. La decisione si fonda sul difetto di autosufficienza del ricorso, sulla mancata specifica indicazione degli atti e dei motivi di appello rilevanti e, per il primo motivo, anche sul difetto di interesse, poiché la Corte territoriale aveva comunque deciso nel merito la controversia.

Norme richiamate

  • art. 33 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2

    L’istanza di trattazione in pubblica udienza può essere proposta e, se ignorata, la violazione integra una nullità processuale che incide sul diritto di difesa; tuttavia la censura è inammissibile se non è autosufficiente o se manca l’interesse quando il giudice d’appello ha comunque deciso il merito.

  • artt. 33 e 34 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamati come norme processuali del rito tributario, ma la censura basata sulla loro violazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso l’ammissibilità delle doglianze per mancata specifica indicazione dei motivi d’appello asseritamente trascurati.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per far valere nullità della sentenza o del procedimento, ma non tutela un interesse astratto alla regolarità formale: occorre dedurre un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 100 c.p.c.

    Il motivo relativo alla mancata pubblica udienza è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, poiché la decisione di merito in appello rendeva non utilmente censurabile quel vizio.

  • art. 7 del d.l. lgt. 1 dicembre 1918, n. 1446, conv. con modif. dalla L. 17 aprile 1925, n. 473

    Richiamato dal ricorrente in tema di consorzi per la manutenzione delle strade vicinali e della motivazione della cartella, ma la Corte non ha esaminato il merito della censura per inammissibilità formale.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato per contestare l’adeguatezza motivazionale della cartella di pagamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione dei motivi d’appello e dell’atto di gravame.

  • art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato per affermare che la nullità della trattazione in camera di consiglio non comporta retrocessione del processo, non rientrando tra le ipotesi tassative di rimessione al primo grado.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Richiamato nel contesto dell’evoluzione del principio di autosufficienza: la trascrizione integrale del motivo non è sempre indispensabile, ma occorre comunque una specifica indicazione del contenuto e della collocazione nell’atto di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce un error in procedendo o un’omessa pronuncia deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, indicando e, di regola, trascrivendo o comunque specificando con precisione gli atti e i motivi rilevanti, così da consentire il controllo ex actis senza ricorrere ai fascicoli di merito.
  • La denuncia della mancata trattazione in pubblica udienza nel processo tributario è ammissibile solo se il ricorrente allega in modo verificabile l’istanza proposta e il concreto pregiudizio difensivo subito; se il giudice d’appello ha comunque deciso il merito, la censura può difettare di interesse.
  • La nullità del rito di trattazione in camera di consiglio, quando dedotta in appello, non determina automaticamente la rimessione al primo grado, poiché l’appello nel processo tributario ha natura sostitutiva e il giudice di secondo grado deve decidere la controversia nel merito.
  • La doglianza di omessa pronuncia su motivi d’appello è inammissibile se il ricorrente non riporta in modo sufficientemente determinato il contenuto dei motivi asseritamente ignorati e non ne consente l’immediata individuazione nell’atto di gravame.
  • Il ricorso per cassazione non tutela un astratto interesse alla regolarità formale del processo, ma solo il concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dal vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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