Cassazione Civile, Ordinanza n. 11117/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a contributi dovuti per l’anno 2015, emessa in relazione a un immobile sito nel comprensorio di un consorzio per strade vicinali, per l’importo di euro 520,88. Il ricorrente aveva visto rigettato il ricorso in primo grado e poi l’appello dalla Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto non deducibili in sede di impugnazione della cartella i vizi degli atti presupposti. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul rito tributario e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando il rigetto della censura sull’omessa trattazione in pubblica udienza, nonostante avesse chiesto tale modalità nel ricorso originario; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 7 del d.l. lgt. n. 1446/1918, in tema di consorzi tra utenti per le strade vicinali, e alla carenza di motivazione della cartella rispetto agli atti presupposti; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l’adeguatezza motivazionale della cartella alla luce dell’art. 7 della L. n. 212/2000. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e di interesse, poiché non era stato prodotto il verbale d’udienza e comunque il giudice d’appello aveva deciso nel merito, sicché la censura sulla mancata pubblica udienza non determinava la retrocessione del processo. Anche il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per mancata trascrizione o specifica indicazione dei motivi di appello asseritamente non esaminati, e per insufficiente allegazione dell’atto d’appello e del loro contenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. La decisione si fonda sul difetto di autosufficienza del ricorso, sulla mancata specifica indicazione degli atti e dei motivi di appello rilevanti e, per il primo motivo, anche sul difetto di interesse, poiché la Corte territoriale aveva comunque deciso nel merito la controversia.
Norme richiamate
art. 33 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2
L’istanza di trattazione in pubblica udienza può essere proposta e, se ignorata, la violazione integra una nullità processuale che incide sul diritto di difesa; tuttavia la censura è inammissibile se non è autosufficiente o se manca l’interesse quando il giudice d’appello ha comunque deciso il merito.
artt. 33 e 34 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati come norme processuali del rito tributario, ma la censura basata sulla loro violazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso l’ammissibilità delle doglianze per mancata specifica indicazione dei motivi d’appello asseritamente trascurati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del ricorso per far valere nullità della sentenza o del procedimento, ma non tutela un interesse astratto alla regolarità formale: occorre dedurre un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 100 c.p.c.
Il motivo relativo alla mancata pubblica udienza è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, poiché la decisione di merito in appello rendeva non utilmente censurabile quel vizio.
art. 7 del d.l. lgt. 1 dicembre 1918, n. 1446, conv. con modif. dalla L. 17 aprile 1925, n. 473
Richiamato dal ricorrente in tema di consorzi per la manutenzione delle strade vicinali e della motivazione della cartella, ma la Corte non ha esaminato il merito della censura per inammissibilità formale.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per contestare l’adeguatezza motivazionale della cartella di pagamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione dei motivi d’appello e dell’atto di gravame.
art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato per affermare che la nullità della trattazione in camera di consiglio non comporta retrocessione del processo, non rientrando tra le ipotesi tassative di rimessione al primo grado.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato nel contesto dell’evoluzione del principio di autosufficienza: la trascrizione integrale del motivo non è sempre indispensabile, ma occorre comunque una specifica indicazione del contenuto e della collocazione nell’atto di appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, chi deduce un error in procedendo o un’omessa pronuncia deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, indicando e, di regola, trascrivendo o comunque specificando con precisione gli atti e i motivi rilevanti, così da consentire il controllo ex actis senza ricorrere ai fascicoli di merito.
- La denuncia della mancata trattazione in pubblica udienza nel processo tributario è ammissibile solo se il ricorrente allega in modo verificabile l’istanza proposta e il concreto pregiudizio difensivo subito; se il giudice d’appello ha comunque deciso il merito, la censura può difettare di interesse.
- La nullità del rito di trattazione in camera di consiglio, quando dedotta in appello, non determina automaticamente la rimessione al primo grado, poiché l’appello nel processo tributario ha natura sostitutiva e il giudice di secondo grado deve decidere la controversia nel merito.
- La doglianza di omessa pronuncia su motivi d’appello è inammissibile se il ricorrente non riporta in modo sufficientemente determinato il contenuto dei motivi asseritamente ignorati e non ne consente l’immediata individuazione nell’atto di gravame.
- Il ricorso per cassazione non tutela un astratto interesse alla regolarità formale del processo, ma solo il concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dal vizio denunciato.
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