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Ordinanza

Ordinanza n. 1006/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della Relazione sintetica dell'-OMISSIS- a mezzo della quale la nominata Commissione esaminatrice ha riepilogato l'attività di valutazione svolta ed ha definito la graduatoria dei candidati sulla base dei migliori punteggi riconosciuti, poi pubblicata il -OMISSIS-; 2) della Deliberazione del Direttore Generale N° -OMISSIS-; 3) il Verbale della Commissione datato -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto annesso, connesso e conseguenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5\9\2025: della “Deliberazione-OMISSIS-Nomina Commissione.pdf, Verbale 1_Redatto.pdf, Relazione sintetica_Redatto.pdf. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12\1\2026 : La sopraggiunta Deliberazione n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-è in questa sede impugnata per illegittimità ed illegittimità derivata

Giustizia amministrativa202508090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della commissione esaminatrice e deliberazioni dell’ASL relativi alla valutazione dei candidati e alla formazione della graduatoria, nonché successiva deliberazione di nomina impugnata con motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, la relazione sintetica della commissione esaminatrice, la graduatoria dei candidati, una deliberazione del direttore generale, un verbale della commissione e gli ulteriori atti connessi e conseguenti. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato gli atti relativi alla nomina della commissione, il primo verbale e la relazione sintetica, nonché una sopraggiunta deliberazione, deducendone l’illegittimità e l’illegittimità derivata. Ai fini cautelari ha prospettato l’attualità del periculum in mora, individuandolo nel grave pregiudizio all’immagine professionale derivante dall’omessa o non corretta indicazione del proprio nominativo quale chirurgo componente dell’équipe di chirurgia generale e chiedendo la sospensione degli atti, con contestuale rettifica e inserimento del nominativo sul sito ufficiale aziendale. La ASL ha contestato il periculum, documentando che il nominativo del ricorrente risultava già nell’elenco dei medici dell’unità operativa di chirurgia multidisciplinare pubblicato sul proprio sito. Il giudice ha rilevato inoltre che le numerose censure dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con la fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha escluso il periculum in mora, poiché la documentazione prodotta dalla ASL dimostrava che il nominativo del ricorrente era già presente nell’elenco dei medici pubblicato sul sito aziendale; pertanto non risultava attuale il paventato pregiudizio all’immagine né la necessità della richiesta rettifica. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che le molteplici censure necessitassero di un adeguato approfondimento in sede di merito, senza quindi ravvisare in questa fase i presupposti per la sospensione. L’udienza di merito è stata rinviata alla Presidente per la fissazione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente nei confronti della ASL, liquidate in euro 1.000,00; sono state invece compensate nei confronti delle altre parti controinteressate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; l’istanza è stata respinta per l’insussistenza del periculum in mora e per la necessità di approfondire le censure nel merito.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la sussistenza del periculum in mora; tale presupposto è escluso quando il pregiudizio allegato dal ricorrente risulta già neutralizzato dalla condotta o dalla documentazione dell’amministrazione, come nel caso in cui l’informazione asseritamente omessa sia già pubblicata sul sito istituzionale.
  • La complessità e molteplicità delle censure, quando richiedano un adeguato approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare, giustifica il rinvio della loro valutazione alla fase di merito e non impone la concessione della sospensione degli atti impugnati.
  • In assenza di periculum in mora attuale, la domanda cautelare deve essere respinta anche quando il ricorrente deduca possibili profili di fumus, se questi non possono essere compiutamente valutati nella fase sommaria.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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