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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34475/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento e rettifica della rendita catastale relativo a un'unità immobiliare costituita da una pala eolica, con aumento della rendita rispetto a quella dichiarata mediante DOCFA. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto, ma la Commissione tributaria regionale, in appello dell'Ufficio, aveva accolto il gravame erariale. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che le torri degli aerogeneratori non dovessero concorrere alla rendita catastale dopo il 10 gennaio 2016; con il secondo ha dedotto nullità per motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse affrontato le censure sul valore attribuito al terreno e alle fondazioni e sull'inclusione di spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell'imprenditore; con il terzo, quarto e quinto motivo ha dedotto omessa pronuncia sulle medesime questioni, sempre in tema di sproporzione dei valori e di errata inclusione di voci nel calcolo della rendita.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non avesse verificato in concreto se le torri degli aerogeneratori fossero meri supporti statici oppure componenti essenziali e attive della macchina, accertamento decisivo ai fini dell'esclusione dalla rendita della componente impiantistica. Ha invece respinto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, escludendo sia la motivazione apparente sia l'omessa pronuncia, poiché la sentenza di merito, pur sintetica e per relationem alla relazione di stima, conteneva un iter logico-giuridico sufficiente e dava conto delle basi del calcolo (diritto di superficie, costo di realizzazione a nuovo, atti richiamati e conoscibili). La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    la nozione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo prescinde dall'infissione stabile al suolo e impone di verificare la strumentalità al processo produttivo; la componente impiantistica in tal senso è irrilevante ai fini catastali

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    è il vizio dedotto per nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione sufficiente a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    è sufficiente una motivazione concisa che esponga gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione; gli argomenti non espressamente esaminati si intendono implicitamente disattesi

Massime di principio

  • In materia catastale degli impianti eolici, ai fini dell'esclusione dalla rendita della componente impiantistica occorre verificare in concreto se il manufatto, pur stabilmente infisso al suolo, sia un mero supporto statico oppure una componente essenziale e attiva della macchina produttiva.
  • La nozione di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti prevista dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015 è funzionale e non formale: conta la strumentalità allo specifico processo produttivo, non la sola consistenza fisica o l'ancoraggio al suolo.
  • La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico fondato sugli elementi di fatto e sulle fonti del convincimento; non è necessario rispondere analiticamente a ogni singola allegazione di parte.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la questione dedotta risulti esaminata, anche implicitamente, attraverso una motivazione per relationem che faccia comprendere le ragioni della decisione.
  • Gli atti pubblici o comunque conoscibili e richiamati nella relazione di stima non devono necessariamente essere allegati all'avviso se la loro identificazione consente al contribuente un'adeguata difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioMotivazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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