Cassazione Civile, Ordinanza n. 19327/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Il fallimento di una società poi dichiarata insolvente conveniva più soggetti per ottenere, in via principale, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della vendita di un locale commerciale e di atti successivi relativi ai medesimi immobili; in subordine chiedeva la revoca del primo atto e l’accertamento della simulazione degli atti successivi. Il Tribunale accoglieva la revocatoria della vendita del 28 novembre 2006 e degli atti successivi e respingeva la riconvenzionale proposta dalla società oggi ricorrente, volta a ottenere l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di un preliminare. In appello la corte territoriale confermava la revocatoria e dichiarava simulato il preliminare del 9 febbraio 2009. La società ricorrente denunciava: nullità della citazione per errata indicazione dell’organo rappresentativo della società convenuta; violazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la corte ritenuto tardiva e comunque irrilevante la contestazione sulla prova dell’eventus damni e sulla capienza del patrimonio residuo; erronea valutazione della scientia damni in capo all’acquirente, fondata sulla sola registrazione di un preliminare altrui; erronea attribuzione di valore confessorio alle dichiarazioni rese al curatore; conseguente caducazione anche della statuizione di simulazione del preliminare del 2009; difetto di contraddittorio per asserita necessità del litisconsorzio; e vizi motivazionali e probatori sulla simulazione del preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quinto motivo, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla revocatoria per il profilo dell’elemento soggettivo dell’acquirente. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il terzo, il quarto e l’ottavo motivo; ha dichiarato assorbiti i restanti. Ha quindi rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché riesamini la sussistenza o meno della scientia damni della promissaria acquirente prescindendo dalla registrazione del preliminare altrui, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Nell’azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni va accertato con riferimento all’effetto pregiudizievole prodotto dall’atto dispositivo; per i contratti preliminari e definitivi di vendita, il momento rilevante per l’elemento soggettivo dell’acquirente va distinto da quello dell’evento dannoso.
art. 2697 c.c.
La ripartizione dell’onere della prova in revocatoria non esime la parte dalla tempestiva contestazione dei fatti allegati dalla controparte; in mancanza di contestazione nei termini, la questione fattuale resta fuori dal thema probandum.
art. 163 c.p.c.
L’indicazione della parte persona giuridica è sufficiente se consente l’esatta identificazione del soggetto evocato in giudizio, senza necessità della precisa indicazione nominativa della persona fisica che ne rappresenta l’organo.
art. 164 c.p.c.
L’errore nell’indicazione dell’organo rappresentativo della persona giuridica determina nullità della citazione solo se produce incertezza assoluta sull’identificazione del soggetto convenuto.
art. 345 c.p.c.
Le contestazioni nuove in appello sono inammissibili; nel caso concreto la censura sulla insufficienza patrimoniale del debitore è stata ritenuta tardiva perché non proposta tempestivamente in primo grado.
art. 115 c.p.c.
La decisione richiama il principio di corrispondenza tra allegazioni e decisione sui fatti ritualmente acquisiti o non contestati.
art. 116 c.p.c.
Le dichiarazioni rese al curatore possono essere valutate come prove atipiche liberamente apprezzabili dal giudice, ma la loro idoneità probatoria deve essere correttamente motivata.
art. 101 c.p.c.
La censura sulla nullità del processo per difetto di corretta instaurazione del contraddittorio è stata esclusa perché la citazione ha raggiunto il suo scopo.
art. 102 c.p.c.
Il dedotto difetto di litisconsorzio necessario è stato respinto in quanto la questione muoveva da un presupposto processuale infondato.
art. 1414 c.c.
La simulazione del preliminare è stata oggetto di autonoma valutazione; la relativa statuizione è rimasta assorbita dall’accoglimento del solo motivo sulla revocatoria.
art. 1415 c.c.
La parte ricorrente richiamava la norma per contestare gli effetti della pronuncia di simulazione, ma la Corte non ha esaminato nel merito tale profilo, dichiarandolo assorbito.
art. 2644 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’irrilevanza della registrazione ai fini della pubblicità verso i terzi.
art. 2645-bis c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto della contestazione sulla rilevanza pubblicitaria del preliminare.
art. 1351 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al contratto preliminare e ai suoi effetti.
art. 2730 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per escludere il valore confessorio delle dichiarazioni rese al curatore.
art. 2731 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la configurabilità di una confessione stragiudiziale con efficacia probatoria piena.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 384 c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata pur confermandone l’esito sul punto dei motivi infondati.
art. 2932 c.c.
Richiamato nella domanda riconvenzionale della ricorrente per ottenere l’esecuzione in forma specifica del preliminare non concluso.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore fallimentare, il curatore deve provare la preesistenza e consistenza del credito, la anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato e il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale; tuttavia le contestazioni sui fatti allegati devono essere svolte tempestivamente, altrimenti restano precluse.
- Se l’atto dispositivo deriva da un preliminare seguito da contratto definitivo, l’eventus damni va valutato con riferimento al momento del definitivo, mentre la consapevolezza del pregiudizio da parte dell’acquirente va riferita al momento del preliminare.
- La mera registrazione di un preliminare o di un atto contrattuale non equivale, di per sé, a pubblicità idonea a fondare la conoscenza del pregiudizio in capo al terzo; occorre una motivazione specifica che colleghi quel dato alla scientia damni.
- L’errore nell’indicazione della persona giuridica convenuta non comporta nullità della citazione se gli elementi complessivamente riportati consentono l’esatta identificazione del soggetto e l’atto raggiunge il suo scopo.
- Le dichiarazioni rese a un curatore fallimentare possono essere valutate come prove atipiche liberamente apprezzabili, ma la loro efficacia dipende dalla corretta ricostruzione del contesto e dell’elemento soggettivo che le connota.
- In presenza di fatti costitutivi specificamente allegati e non tempestivamente contestati, tali circostanze escono dal thema probandum e non può poi invocarsi in modo utile la diversa ripartizione dell’onere della prova.
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