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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33188/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte di appello alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con cinque motivi di ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; l'eccessiva entità della pena; il diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione; l'illegittimità della confisca del denaro sequestrato. La Corte ha ritenuto le doglianze non deducibili o comunque manifestamente infondate in sede di legittimità. Quanto all'art. 131-bis c.p., ha rilevato che la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento sono condizioni congiunte e che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato gli indici relativi alle modalità della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo e ai criteri dell'art. 133, primo comma, c.p. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione della Corte di appello è stata ritenuta coerente, logica e non sindacabile in cassazione. Anche la determinazione della pena è stata considerata adeguatamente motivata, trattandosi di pena collocata in misura media o prossima al minimo edittale, per la quale non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata sui singoli criteri di cui all'art. 133 c.p. Il diniego della sospensione condizionale e della non menzione è stato ritenuto congruamente giustificato. Infine, la censura sulla confisca è stata considerata inammissibile perché reiterava le doglianze già proposte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto il denaro di origine illecita e provento dell'attività di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi concernenti l'art. 131-bis c.p., le attenuanti generiche, la quantificazione della pena e i benefici della sospensione condizionale e della non menzione contestassero valutazioni di merito sorrette da motivazione logica, coerente e conforme alla legge, quindi non sindacabili in sede di legittimità. La doglianza relativa alla confisca è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello e riproduceva le critiche già respinte. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La condanna di merito riguardava la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nella fattispecie di lieve entità.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto richiede congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la prima va valutata considerando modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e criteri dell'art. 133, primo comma, c.p.

  • art. 133, primo comma, c.p.

    I criteri di cui alla norma rilevano nella valutazione della particolare tenuità dell'offesa e nella determinazione della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sorretto da motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di vizi logici.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta; la mancanza di confronto con la decisione impugnata determina l'inammissibilità.

  • art. 186 Cost. e sent. Corte costituzionale n. 186/2000

    La Corte richiama la disciplina relativa alla condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, non ravvisando ragioni di esonero.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone congiuntamente la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la mancanza di uno solo dei due requisiti impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
  • La valutazione della particolare tenuità dell'offesa deve essere compiuta considerando le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, alla luce dei criteri indicati dall'art. 133, primo comma, c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche non è censurabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia coerente con le risultanze processuali e priva di vizi logici.
  • Quando la pena è determinata in misura media o prossima al minimo edittale, il giudice non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata sui singoli criteri di cui all'art. 133 c.p.; la scelta può ritenersi implicitamente fondata su tali criteri.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare i motivi già dedotti in appello e da questo motivatamente respinti, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Il motivo di impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto del dissenso; la censura generica o non conferente rispetto alla motivazione determina l'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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