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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38335/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello del 04/05/2021 denunciando violazione di legge (art. 192 c.p.p.) e vizi della motivazione nei punti in cui la Corte d'appello avrebbe accertato la responsabilità per cessione di sostanze stupefacenti (capi 2 e 3). Si è lamentato che la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare la motivazione di primo grado senza adeguati riscontri probatori: i fotogrammi video non sarebbero probanti, le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria (Biagio Catalano) sarebbero contraddette da altri testi (Paolo Callaci), non vi sarebbero sequestri né identificazione di acquirenti; si è inoltre censurata la negazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e il diniego delle attenuanti generiche e di una riduzione di pena, per assenza di prova sulla continuità o occasionalità dell'attività di spaccio e per il mancato rinvenimento di sostanze stupefacenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e per motivi non consentiti in questa sede (rivalutazione del fatto). Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse fornito una motivazione lineare e coerente, con valutazione delle risultanze probatorie (videoregistrazioni, dichiarazioni del Maresciallo Biagio Catalano, osservazioni dirette degli operanti) che consentivano di ritenere provati i delitti contestati nei capi 2 e 3, mentre resta l'assoluzione per il capo 1 già disposta in appello. Ha inoltre ritenuto corretta la negazione della causa di non punibilità per tenuità (considerando la non occasionalità, la vicinanza a un istituto scolastico e la presenza di giovani) e giustificata la negazione delle attenuanti generiche per carenza di elementi concreti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla cooperazione nel reato: richiamata come base per il concorso nei reati di cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso in relazione alle condotte osservate.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Rinvio alla continuazione/concorsualità delle pene nei reati con più fattispecie; citata quale parametro di determinazione della responsabilità concorrente.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma penale speciale che sanziona la cessione di sostanze stupefacenti; il giudice di merito ha qualificato i fatti come cessione in violazione di tale disposizione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; i ricorrenti l'hanno invocata per censurare la motivazione, ma la Corte ha ritenuto le doglianze riconducibili a una impermissibile rivalutazione del fatto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello ha escluso l'applicazione perché ha ritenuto la condotta non occasionale e commessa in contesto di spaccio continuativo, con fattori aggravanti (vicinanza a scuola, presenza di giovani).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri direttivi per la determinazione delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto carente la richiesta difensiva per mancanza di elementi positivi che giustificassero una diminuzione della pena.

  • art. 163 cod. pen.

    Riferimento alla compatibilità tra diversi benefici di legge; la Corte d'appello aveva osservato che il riconoscimento di un beneficio non esclude necessariamente un altro, valutazione richiamata e ritenuta irrilevante ai fini di cassazione in assenza di vizi motivazionali.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione ex novo delle prove: i motivi che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono spesso inammissibili se il giudice d'appello ha fornito una motivazione logicamente coerente.
  • Le valutazioni basate su videoregistrazioni e dichiarazioni di operanti o tester possono integrare prova sufficiente se la motivazione d'appello descrive chiaramente la correlazione tra immagini, testimonianze e ricostruzione fattuale.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando la condotta appare non occasionale o inserita in un contesto di spaccio continuativo; fattori rilevanti includono luogo della condotta (es. prossimità a scuole) e ripetitività dell'attività.
  • Per ottenere l'applicazione o il riconoscimento di attenuanti generiche è necessario indicare elementi concreti e specifici valutabili ai sensi dell'art. 133 c.p.; richieste generiche e non motivate tendono a essere respinte.
  • Chi impugna in Cassazione deve indicare vizi logico-giuridici puntuali nella motivazione impugnata; semplici contestazioni del giudizio di merito o proposte interpretative alternative sono generalmente inammissibili.

Testo integrale

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