Cassazione Civile, Ordinanza n. 23256/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra un complesso condominiale e alcuni proprietari di terreni e immobili confinanti, i quali lamentavano la lesione di una servitù di passaggio costituita in un precedente atto notarile tra i danti causa. In primo grado gli attori chiedevano la rimozione di opere e comportamenti del supercondominio che restringevano la sede stradale e ostacolavano il transito, oltre alla cessazione della sosta e del parcheggio sulle vie interessate. Il supercondominio, a sua volta, proponeva riconvenzionali per far accertare sia l’aggravamento della servitù per effetto dell’apertura di varchi, sia l’abusivo allaccio degli impianti fognari degli attori alla propria condotta. La Corte d’appello qualificava la domanda degli attori come azione di risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. e rigettava l’appello, ritenendo che il supercondominio non avesse provato la proprietà delle strade e che non avesse prova di essere avente causa del soggetto che aveva stipulato il contratto sulla fognatura. Il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi, omessa pronuncia sul primo motivo di appello, motivazione apparente, violazione delle norme sull’interpretazione del contratto di servitù e sull’art. 1065 c.c., nonché erroneo rigetto della riconvenzionale relativa all’allaccio fognario e all’aggravamento della servitù, con denuncia anche di omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. Ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il doppio conforme, ha ritenuto corretta la riqualificazione della domanda degli attori come azione di risarcimento in forma specifica e non come actio confessoria servitutis, ma ha ravvisato un’omessa pronuncia e una motivazione solo apparente sul motivo di appello relativo al contenuto e ai limiti della servitù di passaggio convenzionale. Ha inoltre accolto la doglianza sulla riconvenzionale concernente l’allaccio alla rete fognaria, osservando che la Corte territoriale aveva fatto riferimento in modo non pertinente alla proprietà delle strade, invece che alla proprietà dell’impianto fognario, e che l’allaccio non era stato contestato ed era emerso in CTU. Il secondo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 132, comma 4, c.p.c.
la motivazione della sentenza deve essere reale e non meramente apparente
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciarsi su tutti i motivi di appello e non può ometterne l'esame
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia di nullità della sentenza per vizi processuali
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia pronuncia conforme di merito
art. 2043 c.c.
richiamato come parametro di responsabilità aquiliana evocato nel ricorso e nella motivazione
art. 2058 c.c.
la domanda degli attori è stata qualificata come richiesta di risarcimento in forma specifica a tutela del diritto di servitù
art. 1079 c.c.
richiamato come actio confessoria servitutis, ma escluso come qualificazione della domanda attorea
art. 1065 c.c.
in caso di dubbio l'estensione della servitù va determinata in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente
art. 1067 c.c.
richiamato con riferimento al divieto di aggravamento della servitù
art. 1362 c.c. e seguenti
richiamati per l'interpretazione dell'atto costitutivo della servitù
art. 115 c.p.c.
la decisione non può ignorare fatti non contestati o emergenti dalla CTU
Massime di principio
- La domanda diretta a ottenere la rimozione di opere o comportamenti lesivi di una servitù può essere qualificata dal giudice come risarcimento in forma specifica anche se la parte non abbia formalmente invocato l'actio confessoria servitutis, purché la qualificazione si fondi sui fatti storici allegati.
- Quando l'estensione o le modalità di esercizio di una servitù convenzionale sono controverse, il giudice deve esaminare espressamente le censure relative al contenuto del titolo costitutivo; una motivazione che si limiti a rinviare ad altri profili o a formule generiche è apparente.
- In tema di servitù, la corretta individuazione del bene o del diritto inciso è decisiva: se la lesione riguarda una condotta fognaria, la verifica non può essere impostata sulla proprietà della strada, ma sulla titolarità e sulla disciplina dell'impianto fognario.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando la controversia sia stata decisa in doppia conforme di merito, restando però denunciabile l'omessa pronuncia sul motivo di appello e la motivazione meramente apparente.
- La mancata contestazione di un fatto storico e il suo riscontro in consulenza tecnica non consentono al giudice di rigettare la domanda facendo riferimento a un presupposto giuridico diverso e inconferente rispetto al bene effettivamente dedotto in lite.
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