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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32052/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il rifiuto del GIP di scarcerazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. richiesta per effetto della retrodatazione dell'inizio della custodia cautelare. Il ricorrente sosteneva che la seconda misura cautelare (per associazione mafiosa, art. 416-bis) dovesse essere retrodatata al periodo della prima ordinanza (11/02/2020, reati ex art. 73 e 74 T.U. Stup.) perché gli elementi a sostegno dell'accusa sarebbero già risultanti dagli atti disponibili al momento del rinvio a giudizio (decreto 19/10/2020 o, alternativamente, all'ammissione del rito abbreviato del luglio 2023). Marsico deduceva che la mancata retrodatazione avrebbe fatto decadere la misura per decorrenza del termine massimo di custodia, e contestava la valutazione del Tribunale secondo cui la seconda ordinanza si fonda principalmente su dichiarazioni di un collaboratore (Presta Roberto) acquisite solo dal 21/12/2020, quindi sopravvenute rispetto alla prima ordinanza e al decreto di rinvio a giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per aspecificità delle censure e ha confermato la correttezza del percorso argomentativo del Tribunale del riesame. In particolare, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito secondo cui la seconda ordinanza cautelare (per 416-bis) poggia su una piattaforma probatoria sopravvenuta (dichiarazioni del collaboratore Presta iniziate il 21/12/2020) non desumibile dagli atti disponibili al momento del rinvio a giudizio del procedimento relativo alla prima ordinanza (19/10/2020). La Corte ha richiamato il principio per cui la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. opera solo se gli elementi giustificativi della seconda misura risultavano già dagli atti al momento rilevante; la valutazione della desumibilità è quaestio facti riservata ai giudici di merito e sindacabile in Cassazione solo sotto il profilo della logicità e coerenza. Esito pratico: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p., comma 3

    Regola la retrodatazione dell'inizio della custodia cautelare ("contestazione a catena"); la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti disponibili al momento procedimentale rilevante (rinvio a giudizio o ammissione del rito abbreviato) e richiede una connessione qualificata o, in assenza di connessione, che i procedimenti siano davanti alla stessa autorità e la separazione sia dovuta a scelta del PM.

  • art. 310 c.p.p.

    Norma sul ricorso per cassazione avverso ordinanze del tribunale in materia cautelare; qui il ricorso era proposto ai sensi di tale articolo.

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; il secondo provvedimento cautelare riguardava questo reato e la valutazione della partecipazione è stata ritenuta non desumibile dagli atti anteriori al rinvio a giudizio.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; il primo procedimento riguardava reati ex art. 73 e 74 T.U. Stup., rispetto ai quali era stata emessa la prima ordinanza cautelare.

  • art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)

    Individua le ipotesi di connessione rilevanti ai fini della retrodatazione: concorso formale di reati, reato continuato e nesso teleologico (reati commessi per eseguire gli altri).

  • art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi generici o aspecifici; la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente insufficientemente specifiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e a una somma a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare euro 3.000.

Massime di principio

  • La retrodatazione dell'inizio di una custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p. è applicabile solo se, al momento procedimentale rilevante (rinvio a giudizio o ammissione del rito abbreviato), gli elementi giustificativi della successiva misura risultavano già dagli atti: non è sufficiente la mera conoscenza del fatto-reato.
  • La verifica della "desumibilità dagli atti" è una questione di fatto (quaestio facti) riservata ai giudici di merito; la Corte di Cassazione la sindaca solo sul piano della logicità, coerenza e non contraddittorietà delle motivazioni del giudice di merito.
  • Quando la seconda ordinanza cautelare si fonda soprattutto su prove sopravvenute (p.es. dichiarazioni di un collaboratore rese dopo la prima ordinanza o dopo il rinvio a giudizio), la retrodatazione non opera.
  • Le ipotesi di connessione che legittimano normalmente la retrodatazione sono quelle tassative dell'art. 12 c.p.p. (concorso formale, reato continuato, nesso teleologico); l'esistenza di connessione deve essere provata o desumibile dagli atti.
  • La difesa che invoca la retrodatazione ha l'onere di indicare concretamente gli atti e gli elementi già disponibili al momento rilevante che giustifichino la retrodatazione; censure generiche o non documentate sono inammissibili.
  • In sede di impugnazione, la mancata contestazione specifica del riferimento temporale (es. rinvio a giudizio vs ammissione al rito abbreviato) può rendere le doglianze inammissibili.
  • Ricorsi per cassazione contenenti argomentazioni aspecifiche possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per spese e somme a carico del ricorrente.

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