Cassazione Civile, Ordinanza n. 21176/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede socio)
La controversia
La controversia origina da una lite societaria relativa alla 55 Ave Entertainment s.r.l., in cui due eredi del socio fondatore hanno promosso arbitrato, previsto dallo statuto, per contestare la delibera di scioglimento e di liquidazione della società, l'iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento e i successivi atti di liquidazione, chiedendo anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti. Il collegio arbitrale ha emesso un lodo parziale e poi uno definitivo, qualificando l'arbitrato come rituale e condannando un amministratore/liquidatore al risarcimento. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione contro i lodi; in cassazione, con ordinanza n. 6140/2024, è stato accolto il motivo che sosteneva la natura irrituale dell'arbitrato, con cassazione e rinvio per l'esame della nullità ex art. 829, n. 4, c.p.c. Le due eredi hanno quindi chiesto la revocazione di tale ordinanza, deducendo quattro errori revocatori: 1) la Corte avrebbe errato nel valorizzare elementi della clausola compromissoria già esaminati o non devoluti in cassazione; 2) avrebbe erroneamente descritto come pacifica la composizione familiare della società; 3) avrebbe impropriamente valorizzato il mancato request di exequatur del lodo; 4) avrebbe erroneamente ritenuto rituali i lodi e ammissibile l'impugnazione per nullità, nonostante - a loro dire - tale profilo non fosse stato contestato al momento rilevante e la questione fosse nuova. La Corte ha escluso che si trattasse di veri errori di fatto revocatori, ritenendo che le doglianze investissero questioni di diritto, valutazioni interpretative o questioni nuove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i primi tre profili dedotti non integrassero errore revocatorio, perché il primo atteneva a una questione già devoluta e correttamente esaminata, il secondo equivaleva a un fraintendimento dell'uso del termine "pacifico" riferito alla natura familiare della compagine sociale, e il terzo censurava una ratio argomentativa giuridica e non un errore percettivo. Anche il quarto profilo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, tardivamente prospettata. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna delle ricorrenti in solido alle spese e richiamo al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 24 statuto sociale 55 Ave Entertainment s.r.l.
Le controversie insorgenti tra la società e i soci, l’organo amministrativo ed il liquidatore, in dipendenza delle presenti norme di funzionamento della società, purché compromettibili, saranno decise dalla Camera Arbitrale presso la CCIAA competente per territorio. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri
La clausola è stata letta nel giudizio di legittimità come indice decisivo della volontà delle parti di deferire la lite ad arbitrato irrituale, in ragione del riferimento ai poteri di amichevole compositore e della formulazione complessiva della convenzione.
art. 829, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro della nullità del lodo per avere gli arbitri pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato; la Corte osserva che la questione concernente l'ammissibilità dell'impugnazione per nullità si inseriva nel giudizio rinviato dopo la precedente ordinanza di cassazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio è configurabile solo come errore di percezione dei fatti di causa, non come errore di diritto o di valutazione; deve risultare evidente dal raffronto tra sentenza e atti di causa, essere essenziale e riguardare gli atti interni al giudizio di cassazione.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nei limiti dell'errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.
art. 378 c.p.c.
È richiamato solo per evidenziare che una delle questioni prospettate dalle ricorrenti era stata dedotta tardivamente con memoria nel precedente giudizio di cassazione.
art. 825 c.p.c.
È citato per contrapporre il lodo irrituale, privo degli effetti del titolo esecutivo proprio del lodo rituale, al lodo rituale.
art. 34 d.lgs. n. 5/2003
È menzionato nella ricostruzione del precedente giudizio di appello, che aveva escluso la sua violazione in relazione al deferimento delle controversie societarie alla Camera Arbitrale.
D.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un fatto incontestabilmente risultante dagli atti; non è invece configurabile quando la censura investe l'interpretazione della clausola, la valutazione degli indici negoziali o la qualificazione giuridica del lodo.
- La revocazione della sentenza della Corte di cassazione non può essere utilizzata per riproporre questioni di diritto già decise o per contestare il ragionamento giuridico seguito dalla Corte; l'errore deve riguardare un fatto interno al giudizio di legittimità e deve essere immediatamente rilevabile dal confronto tra decisione e atti.
- La qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale va desunta dall'interpretazione complessiva della clausola compromissoria e del comportamento delle parti, attribuendo rilievo agli indici testuali che manifestano l'intenzione di avvalersi di un accertamento negoziale piuttosto che di un lodo destinato agli effetti tipici dell'art. 825 c.p.c.
- Una censura è inammissibile in revocazione quando introduce una questione nuova o deduce tardivamente un profilo che avrebbe dovuto essere sollevato nel precedente giudizio di cassazione.
- Nel giudizio di revocazione, la mera contestazione della motivazione che valorizza elementi fattuali già acquisiti non basta a integrare errore percettivo: occorre dimostrare che la Corte abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto in contrasto oggettivo con gli atti di causa.
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