Cassazione Civile, Ordinanza n. 22767/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Uno studio legale associato, costituito tra due coniugi avvocati, aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, per complessivi circa seimila euro, sostenendo l'assenza in concreto di una autonoma organizzazione e di altri indici idonei a integrare il presupposto impositivo; il silenzio-rifiuto dell'amministrazione era stato annullato in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, censurando l'affermazione secondo cui la forma di associazione professionale non sarebbe di per sé indice sufficiente di organizzazione ai fini IRAP; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione sul fatto controverso e decisivo dell'organizzazione professionale. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo consolidato l'indirizzo per cui l'attività professionale svolta in forma associata, nella specie studio legale associato, è soggetta ad IRAP indipendentemente dalla verifica in concreto dell'autonoma organizzazione, perché tale requisito è implicito nella forma collettiva di esercizio dell'attività. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito: ha cassato la sentenza impugnata e ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, compensando integralmente le spese dei gradi di merito e ponendo a carico della parte resistente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta come motivo di legittimità per violazione di norme di diritto sostanziale in tema di IRAP.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo è stato dedotto come vizio motivazionale su un fatto controverso e decisivo, ma è rimasto assorbito.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
La Corte ha ribadito che, per l'esercizio di professioni in forma associata, il presupposto IRAP è integrato ex lege senza necessità di accertare in concreto l'autonoma organizzazione.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
È stata richiamata la norma che individua i soggetti passivi dell'imposta, applicata alla forma associata di esercizio della professione.
Massime di principio
- L'attività professionale svolta in forma associata è assoggettata ad IRAP in via automatica, senza necessità di verificare in concreto la sussistenza dell'autonoma organizzazione.
- Quando il presupposto impositivo discende direttamente dalla forma giuridica di esercizio dell'attività, la prova dell'assenza di organizzazione non è idonea a escludere il tributo.
- Se il ricorso per cassazione è fondato su una corretta questione di diritto e non residuano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e rigettare la domanda originaria senza rinvio.
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