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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25582/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I tre ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte d'appello di Firenze, delle condanne per reati in materia di stupefacenti inflitte dal GUP: Autiero (4 anni e €18.000), Renghini (6 anni e €27.000) e Casula (6 anni e €27.000). Autiero e Renghini contestano la validità e la motivazione dei decreti di autorizzazione alle intercettazioni: mancata motivazione dei decreti, assenza o mancata acquisizione di alcuni decreti (in particolare relativi al trasferimento delle operazioni di intercettazione e all'uso di impianti esterni alla Procura), e difetto di istruttoria sulla loro rilevanza. Sostengono inoltre che le registrazioni esterne e la "remotizzazione" siano prive di adeguata motivazione. Casula deduce nullità per mancata concessione del rinvio per legittimo impedimento del difensore e per omessa traduzione del detenuto per l'udienza di discussione in appello (problemi connessi all'organizzazione Covid e ai tempi di comunicazione), e chiede altresì il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche contestando il mancato riconoscimento operato dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In sintesi: 1) Per Autiero e Renghini la Cassazione ha ritenuto che le censure sulle intercettazioni siano generiche e non abbiano indicato quali atti specifici fossero viziati né dimostrato l'incidenza decisiva di tali vizi sull'esito della sentenza; inoltre la Corte ha ritenuto che i decreti di intercettazione risultassero motivati quanto all'indisponibilità dei locali della Procura (lavori agli impianti), elemento sul quale si era fondata l'attività investigativa. 2) Per Casula la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: la richiesta di rinvio è stata considerata tardiva rispetto alla comunicazione dell'orario di trattazione e manca prova di tempestiva richiesta di traduzione dall'istituto di detenzione; la decisione di non concedere le attenuanti generiche è stata ritenuta legittima e adeguatamente motivata in ragione dei precedenti penali e del ruolo centrale dell'imputato. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento di €3.000 alla cassa delle ammende oltre alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite alla motivazione in cassazione: i motivi devono essere presentati nei limiti strettamente necessari per la motivazione del ricorso; la Corte rileva che i ricorrenti hanno osservato tali limiti nella enunciazione dei motivi ma le censure risultano comunque generiche.

  • art. 267 cod. proc. pen.

    Usato nella denunzia di violazione di legge con riferimento alle regole procedurali sulle intercettazioni e sulla loro autorizzazione; la Corte richiede però specificità e rapporto di incisività delle eventuali nullità con l'esito del processo.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione delle autorizzazioni alle intercettazioni; la Corte osserva che l'assenza o la carenza di motivazione deve essere adeguatamente dettagliata e collegata al decisivo utilizzo probatorio.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente agli artt. precedenti in relazione alle autorizzazioni e alla utilizzazione delle intercettazioni, con la medesima esigenza di specificità delle doglianze.

  • art. 165 disp. att. cod. proc. pen.

    Riguarda gli atti allegati al fascicolo; la Corte rileva che l'esame di documenti allegati non autorizza il ricorso a controlli esplorativi da parte della Cassazione: il ricorso deve indicare puntualmente gli atti viziati.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettata nullità per violazione del diritto di difesa (rinvio per legittimo impedimento); la Corte verifica la tempestività e la rilevanza della richiesta.

  • art. 420 ter cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di nullità/impugnazione in cassazione; il ricorso deve essere specifico e non generico.

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione di nullità della sentenza per violazione delle norme sulla composizione e regolarità del giudizio; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte sottolinea che la concessione o il diniego sono rimessi alla discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in legittimità solo se viziati da errori logico-giuridici evidenti.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato perché la denunzia generica di violazione di legge rende il motivo aspecifico e può determinare l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Analogamente all'art. 581, utilizzato per fondare il principio che motivi vaghi e promiscui sono inammissibili.

Massime di principio

  • Per contestare la validità delle intercettazioni in Cassazione è necessario indicare puntualmente quali atti sono viziati e dimostrare l'incidenza decisiva di tali vizi sul complessivo compendio probatorio; censure generiche sono inammissibili.
  • La legittimità dell'utilizzo di impianti esterni o della "remotizzazione" delle captazioni può essere riconosciuta se i decreti di autorizzazione risultano motivati (es. indisponibilità dei locali della Procura); la contestazione deve quindi mirare a dimostrare l'assenza della motivazione e la sua rilevanza.
  • Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un controllo esplorativo degli atti di merito: il ricorrente ha l'onere di individuare gli specifici documenti viziati e spiegare il nesso di causalità con la decisione impugnata.
  • Le richieste di rinvio per legittimo impedimento vanno valutate temporalmente rispetto alla data in cui la difesa ha effettivamente ricevuto la comunicazione dell'udienza; una richiesta tardiva può essere legittimamente respinta dal giudice di merito.
  • Per l'imputato detenuto, la partecipazione all'udienza in presenza richiede una tempestiva e chiara richiesta di traduzione; in mancanza di tale richiesta la mancata traduzione non determina automaticamente la nullità della sentenza.
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è materia di apprezzamento del giudice di merito e il sindacato in Cassazione è limitato: è necessario dimostrare errori logico-giuridici per ottenere la riforma.

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