Sentenza n. 572/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: - della determina di aggiudicazione, adottata con decreto n. 206 del 19 novembre 2025, comunicata a mezzo pec in data 21.11.2025, con la quale il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna ha approvato gli atti della procedura di gara e ha aggiudicato in favore della ditta Ladisa S.r.l. la procedura LOTTO 13 (CIG: B7D4241A8F); - ove lesiva e per quanto di interesse, della determina a contrarre n. 136 del 18.07.2025; - per quanto di interesse, in parte qua, delle operazioni, valutazioni e determinazioni della Commissione giudicatrice relativamente al lotto 13 e, segnatamente, dei verbali: -n. 1 del 17.9.2025 (apertura documentazione amministrativa); -n. 2 del 7.10.2025 (apertura documentazione amministrativa); - n. 3 del 7.10.2025 (apertura buste offerte tecniche); -n. 4 dell’8.10.2025 (valutazione offerte tecniche); -n. 5 del 16.10.2025 (valutazione offerte tecniche); - n. 6 del 17.10.2025 (apertura offerte economiche); -n. 7 del 23.10.2025 (apertura offerte economiche); -n. 8 del 28.10.2025 (analisi giustificativi); -n. 9 del 5.11.2025 in seduta pubblica, recante la proposta di aggiudicazione; -della nota prot. n. 32120.U del 23.10.2025 (richiesta giustificativi a Ladisa S.r.l.); -della nota prot. n. 2055-ID del 23.10.2025 (invio documenti al RUP per verifica anomalia); -di tutti gli atti di gara adottati dal RUP e dalla Commissione di gara presupposti e consequenziali; - dell'eventuale contratto sottoscritto; - della graduatoria provvisoria e finale Lotto 13; -di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai precedenti ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria: - della nullità e/o inefficacia del contratto LOTTO 13, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., ove stipulato tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Sardegna e la ditta risultata aggiudicataria, nonché per l'accertamento del diritto/interesse della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto ed al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.; con riserva di articolare apposita domanda per il risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a e con riserva di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 13 della procedura aperta per l'affidamento del servizio di approvvigionamento e fornitura di derrate alimentari per il vitto dei detenuti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 13 in favore dell'impresa controinteressata, nonché gli atti di gara, chiedendo anche la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto e il subentro. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 11, 57 e 110 del d.lgs. n. 36/2023, dell'Allegato I.01, del Bando-tipo ANAC n. 1/2023 e dei principi di trasparenza e par condicio, sostenendo che l'aggiudicataria avesse utilizzato un CCNL diverso da quello indicato dalla lex specialis, non equivalente e neppure riferibile alle prestazioni oggetto dell'affidamento, e che la stazione appaltante non avesse acquisito la dichiarazione di equivalenza né verificato l'equipollenza delle tutele. In secondo luogo, ha contestato la mancata valutazione di un precedente grave illecito professionale dell'aggiudicataria, derivante dalla risoluzione per grave inadempimento di un precedente contratto di concessione e dalla relativa annotazione nel casellario informatico ANAC. In terzo luogo, ha dedotto l'inattendibilità e l'anomalia dell'offerta, per omessa o sottostimata indicazione di costi e per la mancata specificazione delle caratteristiche delle derrate alimentari, con conseguente difformità dai requisiti minimi della lex specialis. In via subordinata, ha censurato la struttura della gara e le valutazioni della commissione, sostenendo che l'ampio peso dei criteri on/off e l'attribuzione di punteggi discrezionali identici a tutti i concorrenti avessero appiattito il confronto tecnico, relegandolo alla sola componente prezzo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al precedente illecito professionale, ha affermato che l'annotazione nella sezione B del Casellario ANAC ha funzione di pubblicità-notizia e non produce automatismi espulsivi: spetta alla stazione appaltante valutare in concreto la gravità della vicenda e la sua incidenza sull'affidabilità dell'operatore. Tale valutazione è ampiamente discrezionale ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità o irragionevolezza. L'assenza di una motivazione analitica sull'ammissione dell'operatore non dimostra l'omessa valutazione, potendo il giudizio di non rilevanza risultare implicitamente dall'ammissione; un particolare onere motivazionale sussiste invece per l'esclusione. Quanto al CCNL, il Collegio ha rilevato documentalmente che l'aggiudicataria aveva reso la dichiarazione di equivalenza e che la stazione appaltante aveva verificato l'equipollenza delle tutele nel verbale di esame delle giustificazioni. La censura è stata inoltre ritenuta inammissibile nella parte in cui mirava a sostituire la valutazione tecnica dell'impresa a quella della stazione appaltante. Anche la verifica di equivalenza e di anomalia deve essere globale e sintetica, riferita all'affidabilità complessiva dell'offerta e non alla verifica atomistica di singole voci. Le giustificazioni dell'aggiudicataria erano state esaminate dal RUP, che aveva considerato attendibili i costi della manodopera e della logistica in ragione delle condizioni organizzative e dei volumi di acquisto dell'impresa; non sono emersi profili di manifesta illogicità, travisamento o difetto istruttorio. Infine, il TAR ha escluso che i giudizi tecnici fossero stereotipati: essi riproducevano legittimamente i criteri e sub-criteri della lex specialis e risultavano articolati rispetto agli elementi di valutazione. L'attribuzione di punteggi identici non è di per sé illegittima, soprattutto in presenza di operatori specializzati e di un servizio standardizzato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori in favore di ciascuna parte vittoriosa.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 36/2023
Consente all'operatore di indicare un CCNL diverso da quello individuato dalla stazione appaltante, purché siano garantite tutele equivalenti e sia resa la relativa dichiarazione, oggetto di verifica da parte della stazione appaltante.
art. 98 d.lgs. 36/2023
Rileva nella delimitazione dei presupposti e della valutazione del grave illecito professionale, senza determinare automatismi espulsivi derivanti dalla mera annotazione nel casellario ANAC.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
Il principio della fiducia valorizza l'autonomia decisionale della stazione appaltante nelle valutazioni sull'affidabilità degli operatori economici.
art. 4 d.lgs. 36/2023
Il principio della fiducia opera quale criterio interpretativo delle disposizioni del Codice dei contratti e rafforza la valorizzazione dell'autonomia valutativa della stazione appaltante.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell'anomalia e delle giustificazioni dell'offerta è rimessa alla valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità, errore di fatto o carenza istruttoria.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non impedisce l'uso di criteri tabellari né l'attribuzione di punteggi identici, se la commissione applica concretamente e coerentemente i criteri e sub-criteri della lex specialis.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Sono stati invocati dalla ricorrente per la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto, domanda non esaminata favorevolmente in ragione del rigetto dell'impugnazione principale.
art. 124 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per il subentro nel contratto, domanda non accolta a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'annotazione di una vicenda nella sezione B del Casellario informatico ANAC ha natura di pubblicità-notizia e non comporta automaticamente l'esclusione dell'operatore economico; la stazione appaltante deve valutarne autonomamente la rilevanza e la gravità ai fini dell'affidabilità professionale.
- La valutazione della stazione appaltante sulla rilevanza di un precedente illecito professionale è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità o irragionevolezza. L'ammissione del concorrente può esprimere implicitamente il giudizio di non rilevanza, mentre l'esclusione richiede una motivazione puntuale.
- La verifica dell'equivalenza delle tutele offerte da un CCNL diverso da quello indicato dalla lex specialis, così come la verifica di anomalia, costituisce valutazione tecnico-discrezionale e deve essere condotta in modo globale e sintetico, considerando l'affidabilità complessiva dell'offerta e non le singole voci in modo atomistico.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella della stazione appaltante nella verifica dell'anomalia o dell'equivalenza delle tutele contrattuali, potendo esercitare soltanto un sindacato estrinseco sulla logicità, ragionevolezza, congruità dell'istruttoria e assenza di travisamento.
- L'impiego di formule valutative coincidenti con i criteri e sub-criteri della lex specialis non rende per ciò solo stereotipata o illegittima la valutazione della commissione; neppure l'attribuzione di punteggi identici a più concorrenti è automaticamente illegittima, se coerente con la qualità delle offerte e con la standardizzazione del servizio.
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