Cassazione Civile, Ordinanza n. 20451/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI relativo al 2020 emesso da un Comune nei confronti di una società che gestisce una struttura alberghiera. La CTR aveva confermato la legittimità dell'atto, ritenendo che la sola chiusura stagionale dell'albergo non bastasse a escludere o ridurre il tributo, in assenza di prova di una concreta e oggettiva inutilizzabilità dei locali e delle aree. La società ricorrente ha proposto tre motivi di cassazione: con il primo ha dedotto violazione del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 1, comma 649, L. n. 147/2013, sostenendo che la superficie tassata fosse difforme da quella risultante dall'elaborato planimetrico e che alcune aree destinate ad attività termale e cucina, produttive di rifiuti speciali smaltiti a cura della società, dovessero essere escluse dalla base imponibile; con il secondo ha denunciato violazione di più norme in materia di TARI e vizio motivazionale, lamentando che la CTR avesse erroneamente valutato le denunce di inizio e fine occupazione, nonché la sequenza degli atti del Comune, assumendo l'illegittimità dell'avviso anche perché emesso prima della scadenza del termine di pagamento e privo di motivazione; con il terzo ha contestato l'applicazione della tariffa, sostenendo che per una struttura alberghiera con licenza annuale la tariffa doveva essere ridotta in ragione del periodo effettivo di apertura e della prevista tariffa giornaliera per occupazioni inferiori a 183 giorni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che il primo mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione, oltre a introdurre in parte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata e non adeguatamente autosufficienti; il secondo è stato ritenuto inammissibile per commistione e sovrapposizione di censure di fatto e di diritto, non separate e non specificamente correlate alla ratio della sentenza. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per novità delle questioni e, comunque, infondato nel merito, perché l'uso stagionale dell'albergo e la semplice denuncia di chiusura non integrano di per sé l'obiettiva inutilizzabilità richiesta per escludere o ridurre la TARI, soprattutto in presenza di licenza annuale e in mancanza di prova specifica delle condizioni esimenti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del fatto o per introdurre censure non coerenti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non consente più di censurare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione, né di sollecitare una nuova valutazione delle prove.
d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel primo motivo, ma la Corte rileva che la censura non si confronta con l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 1, comma 641, L. n. 147/2013
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con presunzione iuris tantum di produttività superabile dal contribuente con prova contraria.
art. 1, comma 649, L. n. 147/2013
Non si computa nella superficie tassabile la parte in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore, purché sia dimostrato l'avvenuto trattamento secondo legge.
art. 1, comma 659, L. n. 147/2013
Le riduzioni agevolative sono eventuali e richiedono una specifica previsione regolamentare comunale che ne disciplini an e quantum.
d.lgs. n. 507/1993, art. 62, comma 2
La causa di esclusione del tributo presuppone un'obiettiva impossibilità di utilizzo dei locali o delle aree; non bastano la scelta soggettiva del contribuente o il mero mancato utilizzo di fatto.
d.lgs. n. 507/1993, art. 67
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte ravvisi una decisività autonoma della censura rispetto alla motivazione di inammissibilità.
d.lgs. n. 507/1993, artt. 70 e 71
Richiamati dalla ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte li considera nell'ambito di censure non specificamente separate e quindi inammissibili.
d.lgs. n. 22/1997, art. 49, commi 1 e 14
Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze sulla TARI e sui rifiuti speciali, senza superare il rilievo di inammissibilità.
d.P.R. n. 158/1999, art. 1
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina tariffaria, ma senza incidenza decisiva autonoma.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di TARI, il presupposto impositivo deriva dalla detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; la sottrazione totale o parziale al tributo richiede la prova, a carico del contribuente, di un'inutilizzabilità oggettiva e non di una mera scelta gestionale di non usare l'immobile.
- Le denunce di inizio o fine attività e le comunicazioni di chiusura stagionale non bastano, da sole, a fondare l'esenzione o la riduzione del tributo se non dimostrano la concreta inutilizzabilità dei locali o delle aree.
- Le agevolazioni tariffarie in materia di TARI hanno natura eccezionale e sono applicabili solo se previste dal regolamento comunale; il contribuente deve allegare e provare i presupposti formali e sostanziali della riduzione.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che mescoli in modo non distinguibile doglianze di fatto e di diritto, senza consentire alla Corte di individuare chiaramente la censura e la sua relazione con la ratio decidendi impugnata.
- Le questioni nuove, non affrontate nella sentenza impugnata e non dimostrate come già dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
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