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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06129/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di cui all'art. 10 D.lgs. 74/2000 (occultamento totale delle scritture contabili) contestato in qualità di legale rappresentante e amministratore della S.P.I. s.r.l. Il ricorso si fonda su quattro motivi: (1) violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione per il rigetto dell'istanza di rimessione in termini connessa all'assenza del difensore all'udienza del 13/06/2019; (2) errore nell'individuazione del dies a quo della prescrizione e nella determinazione del tempo di commissione del reato (la Corte territoriale avrebbe individuato il tempo nel controllo del 2016 mentre vi erano documenti del 2012 ritenuti inattendibili); (3) violazione del principio "ne bis in idem" per una presunta coincidenza con un precedente giudicato relativo al 2011; (4) censura del trattamento sanzionatorio (applicazione delle norme sugli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p.). Inoltre memoria ex art. 611 con puntualizzazioni e chiarimenti sui medesimi profili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto non sussistere una nullità assoluta né un caso di "rimessione in termini" ex art. 175 c.p.p., atteso che l'assenza del difensore risultava dovuta a una scelta/aspettativa non comprovante caso fortuito o forza maggiore; altresì l'eccezione non era stata tempestivamente sollevata (art. 182 c.p.p.). Sul secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, la Corte ha ritenuto che i fatti oggetto del procedimento fossero diversi da quelli già giudicati: l'accertamento del 2016 riguarda annualità successive (2011 e 2012) e la giurisprudenza ha qualificato il reato tributario di occultamento come reato "permanente", il momento consumativo essendo la conclusione del controllo (qui 23/03/2016), per cui la prescrizione non è maturata. Il vizio di "ne bis in idem" è quindi infondato per mancanza di identità storico-naturalistica del fatto. Sul quarto motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione del merito: la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo arbitrio o illogicità manifesta, non riscontrati. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, è posto obbligo di versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende, non ravvisandosi colpa grave nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 10 D.lgs. 74/2000

    Il reato di occultamento totale o parziale delle scritture contabili è qualificato come reato permanente; il momento consumativo va individuato nella conclusione del controllo fiscale (es.: richiesta di produzione documenti del 23/03/2016).

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))

    Indica i mezzi di impugnazione per la cassazione: i motivi attengono a violazione di norme di diritto (c), errori di motivazione e violazioni di norme processuali (b ed e) sono stati valutati e ritenuti inammissibili o generici nei termini prospettati.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La rimessione in termini è applicabile solo per caso fortuito o forza maggiore; la Corte ha escluso tale causa nel caso concreto perché l'assenza del difensore non rientrava in tali ipotesi.

  • art. 178 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sulle nullità: la Corte ha valutato le doglianze alla luce delle disposizioni sulle nullità e le ha ritenute non fondate come nullità assolute.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Nullità assoluta: la Corte ha escluso che sussistesse tale nullità, ritenendo l'assenza del difensore frutto di una scelta consapevole e non una causa che comprometta la validità dell'atto.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Eccezioni processuali: l'eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa doveva essere sollevata tempestivamente; la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione sollevata.

  • art. 491 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte territoriale come termine rilevante ai fini del rigetto dell'istanza di riunione/rimessione; la Corte di Cassazione ha dato rilievo alla motivazione del rigetto fondata anche sul decorso del termine.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Ne bis in idem: la Corte ha interpretato che il divieto opera solo se sussiste identità del fatto nella sua configurazione storico-naturalistica (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona), che nel caso non ricorre.

  • artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.

    Norme sul trattamento sanzionatorio: la Corte ha ritenuto che la determinazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e non sia sindacabile in cassazione salvo evidente arbitrarietà, non dimostrata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per valutare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende e la valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha applicato un versamento equitativo di €3.000,00 non ravvisando colpa grave.

Massime di principio

  • La rimessione in termini ex art. 175 c.p.p. richiede la prova del caso fortuito o della forza maggiore: semplice affidamento del difensore su un rinvio non è sufficiente.
  • Le eccezioni processuali vanno sollevate tempestivamente (art. 182 c.p.p.); un'eccezione sollevata tardivamente può essere esclusa e non valutata in sede di cassazione.
  • Per i reati tributari di occultamento delle scritture (art.10 D.lgs. 74/2000) la condotta ha natura permanente: il momento di consumazione è la conclusione del controllo fiscale, quindi la decorrenza della prescrizione si calcola da tale momento.
  • Il principio "ne bis in idem" richiede identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona); diverse annualità o diverso arco temporale escludono la preclusione.
  • Le censure sul trattamento della pena in cassazione sono limitate: il giudizio di congruità e il bilanciamento delle circostanze competono al giudice di merito e sono sindacabili solo per manifesta illogicità o arbitrio.
  • Le memorie ex art. 611 c.p.p. non possono introdurre, in cassazione, deduzioni che non siano sostanzialmente nuove o che siano mera riproposizione generica dei motivi già articolati; devono confrontarsi concretamente con la motivazione impugnata.
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e disporre un versamento alla Cassa delle Ammende valutando l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso.

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