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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16800/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Conflitto negativo di competenza tra Gip di Roma e Gip di Verona sul procedimento a carico di Novelli Franco e altri relativo alla vendita di diamanti con ipotesi di truffa aggravata (capi 1 e 2), autoriciclaggio (capo 6) e ostacolo alle funzioni di vigilanza/false comunicazioni (capo 7). Il nodo giuridico era se i reati fossero connessi teleologicamente (art.12 lett. c) cod. proc. pen.) e, in caso affermativo, quale fosse il "reato più grave" ai sensi dell'art.16 cod. proc. pen. che avrebbe determinato la competenza territoriale. Questioni specifiche: determinazione del luogo di consumazione per reati di natura progressiva o di evento (autoriciclaggio indicato come consumato in Verona per il primo bonifico; ostacolo alla vigilanza consumato in Roma, sede delle autorità di vigilanza), e rilevanza dell'identità soggettiva degli autori ai fini dello spostamento di competenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato che la competenza appartiene al Gip del Tribunale di Verona e ha disposto la trasmissione degli atti a Verona. Motivazione principale: condivisione della valutazione del Gup di Milano sulla sussistenza di una connessione teleologica tra i reati contestati (i capi 1, 6 e 7) intesi come finalizzati alla produzione e occultamento di profitti illeciti derivanti dalla vendita dei diamanti; applicazione dell'art.16 cod. proc. pen. che attribuisce la competenza al giudice del reato più grave. Il reato di autoriciclaggio (capo 6, art.648-ter.1 cod. pen.) è stato ritenuto il più grave (pena congiunta e maggior rilevanza ai sensi dell'art.16, comma 3 e art.4 cod. proc. pen.). Inoltre, la Corte ha ritenuto corretta la determinazione del luogo di consumazione: autoriciclaggio consumato in Verona (primo atto/bonifico), ostacolo alla vigilanza consumato in Roma (luogo dell'evento/assunzione delle determinazioni degli organi di vigilanza). La connessione teleologica non richiede l'identità degli autori, bensì che l'autore del reato mezzo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione alla commissione o occultamento di altro reato; tale requisito è stato ritenuto soddisfatto dall'imputazione.

Norme richiamate

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Distinzione tra connessione per continuazione (lett. b) e connessione teleologica/oggettiva (lett. c); la Corte sottolinea che la connessione teleologica può operare anche tra reati contestati a soggetti diversi purché sia accertato che l'autore del reato mezzo avesse presente la finalizzazione a eseguire o occultare l'altro reato.

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Principio per cui, nei reati connessi, competente è il giudice del reato più grave; la Corte applica tale criterio per attribuire la competenza a Verona in ragione della maggiore gravità dell'autoriciclaggio (capo 6).

  • art. 22 cod. proc. pen.

    Riferimento alla declaratoria di incompetenza per territorio del GUP di Milano che ha già trasmesso atti a Verona; utilizzato nel quadro fattuale per ricostruire la vicenda processuale.

  • art. 23 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai provvedimenti declinatori di competenza adottati dai Gip (norme sulla competenza del giudice per le indagini preliminari).

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di sequestro preventivo in rinnovazione; utilizzato nel contesto del decreto di sequestro richiesto dalla Procura di Verona sugli importi indicati come profitto.

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento dei conflitti di attribuzione di competenza; la Corte valuta l'ammissibilità del conflitto sollevato dal Gip di Roma ai sensi di questa norma.

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Richiamato dalle parti nelle memorie (eccezioni difensive) in relazione alla competenza per connessione; non decisivo sul punto ma presente nel confronto tra difese.

  • art. 4 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto all'art.16, comma 3, per la valutazione comparativa della pena edittale nella determinazione del reato più grave.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma che disciplina l'autoriciclaggio; la Corte considera quest'ipotesi (capo 6) come il reato più grave per le conseguenze sanzionatorie e, insieme alla ricostruzione fattuale sul primo versamento/bonifico, lo radica in Verona ai fini della competenza.

  • art. 2638 cod. civ.

    Norma relativa all'ostacolo alle funzioni di vigilanza/false comunicazioni sociali; la Corte individua il luogo di consumazione in Roma (sede degli organi di vigilanza) e valuta il suo ruolo nella connessione teleologica con gli altri reati.

  • art. 640 cod. pen.

    Riferimento alla truffa aggravata come reato presupposto per l'autoriciclaggio; contestazione ai capi 1 (truffe) e 6 è collegata nella ricostruzione accusatoria.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante rilevata nell'imputazione delle truffe; utilizzata nel confronto sulle pene edittali per stabilire il reato più grave.

  • art. 25 Cost. e art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Richiamati come principi di garanzia (giudice naturale, ragionevole durata del processo, giusto processo); la Corte segnala che la competenza per connessione è criterio di stretta interpretazione e va applicata in modo da rispettare tali principi.

Massime di principio

  • Per stabilire la competenza territoriale nei reati connessi occorre fare riferimento alla contestazione formulata dal pubblico ministero salvo errori macroscopici nell'imputazione.
  • La competenza per connessione si determina applicando l'art.16: il giudice competente è quello del reato più grave, valutato in base alla imputazione e alla pena edittale (anche usando il criterio dell'art.16, comma 3 e art.4 c.p.p.).
  • La connessione teleologica (art.12 lett. c) non richiede identità di autori: è sufficiente che l'autore del reato mezzo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.
  • Nei reati a consumazione progressiva o frazionata (es. riciclaggio/autoriciclaggio) il luogo di consumazione, ai fini della competenza, può essere quello del primo atto significativo (prima operazione/bonifico) secondo la giurisprudenza consolidata.
  • Nei reati di evento (es. ostacolo alla vigilanza/false comunicazioni sociali) il luogo di consumazione coincide con il luogo in cui si verifica l'evento (es. sede dell'organo di vigilanza che subisce l'ostacolo).
  • Non è ammissibile percorrere una logica di 'attrazione a catena' fra reati non previsti dalla legge: il criterio di connessione va applicato in modo coerente e limitato, bilanciando l'esigenza di unificazione del processo con il principio del giudice naturale e la tutela dei coimputati.

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