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Sentenza

Sentenza n. 1476/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 370/2025 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202504412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza n. 370/2025 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 370/2025 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, lamentando implicitamente la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso dell'udienza camerale il difensore del ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva dato esecuzione alla sentenza e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo soddisfatta la pretesa del ricorrente per effetto dell'esecuzione della sentenza da parte dell'Amministrazione nelle more del giudizio, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite quale parte virtualmente soccombente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, spese generali, eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata dal ricorrente.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato posto a carico dell'Amministrazione, se dovuto nel giudizio.

  • art. 26 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    È richiamato, insieme all'art. 26 c.p.a., quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale cui il ricorso si riferisce e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall'esecuzione sopravvenuta da parte dell'Amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione quale parte virtualmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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