Sentenza n. 1274/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - nei limiti dell’interesse, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ugento n. 33 del 31 luglio 2024, pubblicata sull’albo pretorio comunale in data 19 agosto 2024 per n. 15 giorni, e dei relativi allegati ed elaborati progettuali, pubblicati in data 17 settembre 2024, in particolare: delle Norme tecniche di attuazione del PCC del Comune di Ugento; della relazione generale di piano; della scheda tipologica A; della scheda tipologica B; della Relazione generale; della tav A1.0 classificazione normativa; della tav A1.1 PAI; della tav A2.1 PPTR IDROGEO; della tav A2.2 PPTR BOTVEG; della tav A2.3 PPTR SITI NAT; della tav A2.4 PPTR STORICO; della tav A3 VINCOLI TERRITORIO; della tav A4 morfolit duna; della tav A5.1 Demanio Classe utilizzazione; della tav A5.2 tipologia utilizzazione; della tav A5.3 caratterizzazione demanio; della tav A6 strutture fisse recinzioni; della tav A7 accesso parcheggi; della tav B1 LINEA COSTA UTILE; della tav B2.0 AMBITI PCC; della tav B2.1 ZONIZZAZIONE TRANSITORIO; della tav B2.2 ZONIZZAZIONE PROGETTO; della tav B3 AREE VINCOLATE; della tav B4 ACCESSI; della tav B5 VALENZA TURISTICA; - ove occorra, nei limiti dell’interesse, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22 aprile 2023 e dei relativi allegati ed elaborati progettuali; della nota prot. n. 35902 del 20 novembre 2023 del Comune di Ugento; della nota prot. n. 15024 del 6 dicembre 2023, del Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia; della determinazione n. 405/2011 dell’Ufficio Demanio Marittimo, così come integrata con identico provvedimento n. 16/2017; della nota prot. n. 38977 del 18 dicembre 2023, del Settore Urbanistica Ambiente e Suap del Comune di Ugento; della delibera della Giunta Regionale n. 106 del 19 febbraio 2024, pubblicata sul BURP n. 23 del 18 marzo 2024; det. n. 1383/2011 del Comune di Ugento; det. n. 290 del 5.3.2012, ancorché non conosciuti; di tutti i verbali, ancorché nono conosciuti; Delibera Giunta Comunale n° 167 del 19/07/2017; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti comunali di adozione e approvazione del Piano Comunale delle Coste, inclusa la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 31 luglio 2024 e i relativi elaborati, nonché gli atti presupposti indicati in ricorso
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La titolare di una concessione demaniale marittima ha impugnato gli atti relativi al Piano Comunale delle Coste del Comune di Ugento, deducendo l’eccessiva indeterminatezza delle scelte pianificatorie, l’errata rappresentazione dei lotti concedibili e l’insufficiente verifica dello stato del litorale. Ha invocato la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, delle norme tecniche del Piano Regionale delle Coste, degli artt. 2, 3, 4, 6, 8, 14 e 16 della l.r. 17/2015 e della D.G.R. n. 2273/2011, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità, contraddittorietà, travisamento e irragionevolezza. Il Comune e la Regione hanno eccepito il difetto di interesse attuale, rilevando che il procedimento di approvazione del PCC non era concluso perché il Comune non aveva ancora recepito le prescrizioni sostanziali poste dalla Giunta regionale; nel merito hanno contestato le censure. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della discussione in attesa dell’adeguamento del Piano.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: le eventuali modifiche future del PCC non incidono sulla decisione relativa agli atti attualmente impugnati e dovranno essere contestate con motivi aggiunti o autonoma impugnazione. Ha poi accolto l’eccezione assorbente di inammissibilità per difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure pianificatorie. Il procedimento di approvazione del PCC non era perfezionato: con deliberazione n. 106 del 19 febbraio 2024 la Giunta regionale aveva subordinato il proprio assenso a otto prescrizioni sostanziali, non ancora attuate, e il Comune era stato diffidato nel 2026 a provvedere. La successiva deliberazione comunale n. 33 del 31 luglio 2024 non poteva sostituire il preventivo assenso regionale né determinare l’entrata in vigore del Piano. Inoltre, la ricorrente continuava a esercitare la concessione alle condizioni precedenti, senza modificazioni derivanti dagli atti impugnati, sicché mancava anche un pregiudizio attuale. La declaratoria non preclude l’impugnazione degli eventuali atti definitivi né la riproposizione delle censure qualora gli atti acquistino successiva portata lesiva. Spese integralmente compensate per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm.
La disposizione consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando manca una condizione dell’azione, qui individuata nell’interesse attuale all’annullamento degli atti.
art. 39, comma 1, c.p.a.
L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.
Il rinvio esterno rende applicabile al processo amministrativo il requisito dell’interesse ad agire: il ricorrente deve poter conseguire dal giudizio un’utilità effettiva, personale, attuale e concreta.
art. 4, comma 5, l.r. 17/2015
A tale proposito, deve rilevarsi che l’art. 4, co. 5, della l.r. 17/2015 prevede espressamente che il Piano Comunale delle Coste, adottato da parte dell’amministrazione comunale, debba essere necessariamente sottoposto all’esame della Giunta regionale, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla coerenza del testo approvato dal Comune con le previsioni del Piano Regionale delle Coste e, solo successivamente all’esito favorevole di tale verifica, il Consiglio comunale può provvedere alla sua approvazione in via definitiva.
L’approvazione comunale definitiva del Piano Comunale delle Coste presuppone la verifica regionale di coerenza con il Piano Regionale delle Coste e il relativo esito favorevole; l’assenso regionale condizionato a modifiche sostanziali non ancora attuate non perfeziona il procedimento.
Massime di principio
- L’impugnazione di atti pianificatori presuppone un interesse personale, concreto e attuale: non è sufficiente la mera eventualità di un pregiudizio, né l’atto è lesivo se non produce effetti immediati sulla posizione del ricorrente.
- Quando la legge subordina l’approvazione definitiva di un piano comunale alla verifica regionale e al relativo esito favorevole, prescrizioni regionali sostanziali non ancora recepite impediscono il perfezionamento del procedimento e l’efficacia finale del piano; una successiva deliberazione comunale non può supplire al mancato assenso regionale.
- La mancata conclusione del procedimento e l’assenza di effetti pregiudizievoli attuali determinano il difetto di interesse all’impugnazione degli atti non definitivi; resta possibile contestare gli atti definitivi successivi o riproporre le censure quando gli atti acquistino concreta portata lesiva.
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