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Sentenza

Sentenza n. 375/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale ordinario di Crotone, Sezione lavoro, n.392 del 14 maggio 2024;

Giustizia amministrativa202500234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto integralmente il servizio pre ruolo e ordinato la ricostruzione della carriera e il pagamento delle differenze stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al computo integrale del servizio pre ruolo ai fini giuridici ed economici, previa disapplicazione dell'art. 485 d.lgs. 297/1994, nonché ordinato al Ministero l'adozione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, il collocamento nella corretta posizione stipendiale e il pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° aprile 2019 al 1° aprile 2024, oltre agli accessori. Nonostante la richiesta di pagamento del 14 maggio 2024, l'amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi dedotto il perdurante inadempimento del Ministero e chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato, con nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e risultava persistente l'inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, adottando tutti gli atti necessari alla ricostruzione della carriera, al corretto inquadramento stipendiale e al pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo anche eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell'attività commissariale sono state poste a carico dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 485 d.lgs. 297/1994

    La disposizione è stata previamente disapplicata dal giudice del lavoro nel giudizio presupposto, con conseguente riconoscimento integrale del servizio pre ruolo ai fini della carriera della dipendente.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La disposizione, pur prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con imputazione delle spese dell'attività commissariale all'amministrazione inadempiente.

  • art. 1, comma 777, legge n. 208/2015

    Ha introdotto l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dal giudice per la disciplina delle spese dell'attività commissariale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione che non esegua una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, anche quando il comando giudiziale imponga sia l'adozione di atti di ricostruzione della carriera sia il pagamento di somme di denaro.
  • Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, il perdurante inadempimento dell'amministrazione legittima l'accoglimento dell'actio iudicati e l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • Le spese dell'attività del commissario ad acta possono essere poste a carico dell'amministrazione inadempiente e, secondo la decisione, la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai decreti decisori disciplinati da tale legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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