Sentenza n. 167/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della commissione d'esame e risultato negativo dell'esame di maturità, con valutazione di 5/20 alla prova orale e punteggio complessivo di 57/100
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato, chiedendone l'annullamento anche in via cautelare, gli atti relativi all'esame di maturità, contestando in particolare la valutazione negativa della prova orale, il punteggio di 5/20, il mancato raggiungimento della soglia di 60/100 e la conseguente non ammissione al superamento dell'esame. Prima della trattazione, il difensore, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione o l'eliminazione delle spese. La rinuncia è stata notificata all'istituto almeno dieci giorni prima dell'udienza.
La decisione
Il giudice ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola validamente effettuata dal difensore munito di procura speciale e notificata tempestivamente. Poiché l'istituto scolastico non si era costituito, il giudice ha ritenuto che non fossero maturate spese difensive e ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese processuali sono state compensate tra le parti ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a.; il contributo unificato già versato resta a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 84, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La rinuncia al ricorso, validamente notificata e intervenuta nei termini, comporta l'estinzione del giudizio; in assenza di costituzione della parte resistente, le spese possono essere compensate tra le parti, mentre il contributo unificato resta a carico del rinunciante.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo deve provenire da un difensore munito di procura speciale e deve essere portata a conoscenza delle altre parti nel termine previsto prima dell'udienza; ove tali condizioni siano rispettate, il giudice può dichiarare l'estinzione del processo.
- Quando la parte resistente non si è costituita e non risultano sostenute spese difensive, la rinuncia al ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., fermo restando l'addebito del contributo unificato al ricorrente rinunciante.
Come è indicizzato
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