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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31821/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una servitù di passaggio, anche carrabile, costituita su un fondo agricolo con atto del 1969 su un determinato tracciato rettilineo. In seguito alla costruzione, sul fondo servente, di un manufatto su più livelli, il proprietario del fondo servente chiese ai fratelli, comproprietari del fondo dominante, di autorizzare il trasferimento della servitù su un nuovo percorso; i fratelli avrebbero assentito, purché le spese fossero a carico del richiedente e senza aggravio della servitù. I comproprietari del fondo dominante agirono quindi per far dichiarare l’inefficacia del consenso, l’aggravio della servitù e ottenere il risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio intervenne anche un terzo proprietario del terreno interessato dai lavori di attuazione del provvedimento possessori​o. In primo grado la domanda venne rigettata, mentre in appello la Corte territoriale ritenne invece valido ed efficace l’accordo del 1999, dichiarò trasferita la servitù sul nuovo tracciato e condannò il proprietario del fondo servente anche a trasferire le condotte idriche nella nuova sede. Il ricorrente principale censurava tale decisione con sei motivi: 1) ultrapetizione per avere la Corte d’appello condannato al trasferimento delle condotte idriche a fronte di una domanda che, secondo lui, riguardava solo l’accertamento della servitù di acquedotto; 2) violazione del divieto di nova in appello, assumendo che la domanda relativa all’acquedotto fosse stata proposta solo in appello; 3) erronea interpretazione dell’accordo del 1.9.1999, che non conterrebbe alcun riferimento al trasferimento dell’acquedotto; 4) violazione delle regole sul rapporto tra giudizio petitorio e possessorio, sostenendo che non vi fosse identità tra il bene tutelato nella domanda petitoria e quello della tutela possessoria; 5) omessa pronuncia e falsa interpretazione della domanda originaria, che a suo dire mirava al ripristino del vecchio tracciato e non alla conferma del nuovo; 6) vizio di motivazione, perché la Corte d’appello avrebbe accolto la tutela possessoria pur riconoscendo che il titolo originario non contemplava il transito di mezzi pesanti. Il ricorso incidentale del terzo interveniente lamentava, a sua volta, che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto ammissibile la sua partecipazione e la compensazione delle spese, sostenendo che nei suoi confronti sarebbe stata proposta per la prima volta in appello una domanda nuova e che avrebbe dovuto applicarsi la soccombenza per le spese. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale e infondati quelli del ricorso incidentale. Ha affermato, in sintesi, che la domanda di trasferimento delle condotte idriche non era nuova né eccedente il petitum, poiché già in primo grado era stata dedotta la necessità di spostare le tubature, rese inaccessibili dal nuovo tracciato, per consentire manutenzione e ispezione; ha inoltre ritenuto plausibile l’interpretazione dell’accordo del 1999 come comprensivo delle modalità di trasferimento della servitù. Quanto al rapporto tra tutela petitoria e possessoria, la Corte ha condiviso la ricostruzione della Corte territoriale secondo cui entrambe le azioni miravano, nella sostanza, all’attuazione del nuovo passaggio concordato e non al ripristino del vecchio tracciato; la fase attuativa ex art. 669 duodecies c.p.c. può coinvolgere il terzo pregiudicato, che è legittimato a difendersi in relazione all’attuazione della misura, ma non determina una nuova domanda nei suoi confronti se la questione resta limitata all’esecuzione del provvedimento cautelare. Infine, la compensazione delle spese nei confronti del terzo è stata ritenuta sorretta da giusti motivi, in base alla disciplina ratione temporis applicabile. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati entrambi rigettati, con condanna del ricorrente principale alle spese verso i controricorrenti e compensazione delle spese tra ricorrente incidentale e controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto valido l’accordo del 1999, ammissibile il trasferimento della servitù sul nuovo tracciato e legittimo l’ordine di trasferire anche le condotte idriche, escludendo sia l’ultrapetizione sia la novità della domanda in appello. Ha inoltre confermato che la fase attuativa della misura possessoria poteva coinvolgere il terzo interveniente senza che ciò determinasse una domanda nuova nei suoi confronti, e ha ritenuto legittima la compensazione delle spese disposta in suo favore. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale nei confronti dei controricorrenti, mentre tra ricorrente incidentale e controricorrenti sono state compensate. È stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per ricorrente principale e incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è ultrapetizione se la condanna o il capo accolto rientrano nel contenuto sostanziale della domanda già proposta in primo grado.

  • art. 345 c.p.c.

    non c'è violazione del divieto di domande nuove in appello quando la questione era già stata introdotta in primo grado, anche se diversamente formulata.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione dell'accordo negoziale è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; nel caso concreto la lettura data dalla Corte d'appello è stata ritenuta plausibile.

  • art. 1364 c.c.

    la Corte ha ritenuto compatibile con il significato complessivo dell'accordo la previsione del trasferimento anche delle condotte idriche come modalità connessa al nuovo tracciato.

  • art. 704 c.p.c.

    è stata esclusa l'assenza di identità tra tutela petitoria e possessoria, poiché entrambe, nella specie, riguardavano l'attuazione del nuovo passaggio concordato.

  • art. 669 duodecies c.p.c.

    la fase di attuazione delle misure cautelari può incidere sulla sfera giuridica di terzi e consentirne l'intervento per difendersi rispetto all'attuazione stessa.

  • art. 91 c.p.c.

    la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza, salvo i casi in cui il giudice disponga una compensazione legittima.

  • art. 92 c.p.c.

    "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

    nel regime applicabile ratione temporis il giudice di merito aveva un ampio potere discrezionale di compensazione per giusti motivi, senza obbligo di analitica indicazione, salvo manifesta illogicità.

  • art. 100 c.p.c.

    il terzo interveniente nella fase attuativa è legittimato a contraddire se il provvedimento può pregiudicare la sua sfera giuridica.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    è stato dichiarato il presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La domanda va interpretata secondo il suo contenuto sostanziale complessivo: non sussiste ultrapetizione quando il giudice attribuisce tutela a un bene della vita già implicitamente e concretamente richiesto sin dall’atto introduttivo.
  • Non costituisce domanda nuova in appello la deduzione, più specifica, di un profilo già fatto valere in primo grado, se la pretesa originaria comprendeva il medesimo nucleo fattuale e funzionale della tutela richiesta.
  • L'interpretazione del negozio con cui le parti modificano l'assetto di una servitù va compiuta alla luce del significato complessivo dell'accordo e delle concrete modalità di esecuzione concordate, potendo ricomprendere anche opere accessorie necessarie al nuovo assetto.
  • La compatibilità tra giudizio petitorio e tutela possessoria deve essere valutata in concreto: non vi è contrasto se entrambe le domande mirano, nella sostanza, alla medesima attuazione del diritto di passaggio o del nuovo tracciato concordato.
  • Nella fase di attuazione di una misura cautelare, il terzo che possa subire un pregiudizio è legittimato a intervenire e a difendersi, ma l'intervento non trasforma automaticamente la controversia in una nuova domanda petitoria nei suoi confronti.
  • Nel regime anteriore alla riforma dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese poteva essere disposta per giusti motivi secondo un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo in caso di motivazione manifestamente illogica o incoerente.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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