Sentenza n. 5015/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 30 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza del 30 settembre 2025, volta a ottenere il rilascio di un visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a definire il procedimento entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l’Ambasciata ha fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 16 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta dell’appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché dell’attività dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze e comunque attivatasi in tempi ritenuti ragionevoli. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione
Consente di contestare il silenzio dell’amministrazione e di ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, la successiva attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
richiesta di nomina di un Commissario ad acta
La nomina del commissario ad acta era stata richiesta dal ricorrente, ma non è stata disposta poiché l’amministrazione ha provveduto nelle more del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati dal giudice quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l’attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., anche se il provvedimento finale richiesto non è ancora stato adottato.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento rende non più attuale la domanda giudiziale diretta a ottenere la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sul silenzio, con conseguente cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, considerando il tempo intercorso tra la richiesta amministrativa e la proposizione del ricorso e il comportamento complessivo dell’amministrazione, questa si sia attivata in tempi ragionevoli, anche in presenza di un elevato numero di istanze da esaminare.
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