Cassazione Penale, Sentenza n. 26210/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/06/2023, confermativa della condanna del Tribunale di Latina del 21/09/2020 per violazione dell'art. 75 D.lgs. 159/2011 (inosservanza delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno): l'imputato non sarebbe stato trovato in casa alle ore 4:25 del 05/06/2014. Il ricorrente propone due censure: 1) vizio di motivazione e mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'assenza dall'abitazione al momento del controllo; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile e priva di elementi nuovi rispetto alle argomentazioni già respinte in appello: il comportamento degli agenti (citofono suonato ripetutamente per dieci minuti e tentativi telefonici senza esito) è stato ritenuto sufficiente a desumere l'allontanamento non autorizzato dall'abitazione, alla luce della giurisprudenza consolidata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. perché la sentenza di merito ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato e la recidiva infraquinquennale, incompatibili con il requisito della non abitualità richiesto dalla causa di non punibilità; la richiesta è risultata inoltre generica e non corredata da elementi concreti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 D.lgs. 159/2011
La Corte ha interpretato la norma come comprensiva dell'obbligo di soggiorno previsto dalla misura di sorveglianza speciale: l'allontanamento dell'imputato può essere desunto dalla mancata risposta al citofono e da reiterati tentativi di contatto per un rilevante lasso temporale.
art. 131-bis c.p.
La Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di recidiva infraquinquennale e di elementi che indicano abitualità del comportamento, ritenendo insufficiente una richiesta astratta non sorretta da elementi concreti.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti citati)
Sez. 1 n. 51384 del 28/09/2023; Sez. 1 n. 7367 del 25/01/2023; Sez. 1 n. 17463 del 09/02/2022
Richiamati come orientamento consolidato secondo cui la mancata risposta al citofono, se protratta e accompagnata da modalità insistenti, può legittimamente indicare l'allontanamento dell'obbligato dalla sua abitazione ai fini della misura di sorveglianza.
Massime di principio
- La prova dell'allontanamento dall'obbligo di soggiorno può essere desunta da elementi connessi al controllo domiciliare, quali il citofono ripetutamente suonato per un periodo rilevante e tentativi telefonici senza esito: tali elementi, se documentati, sono valutabili come prova concreta.
- Argomentazioni generiche o ripetitive già respinte in grado d'appello sono, di norma, considerate inammissibili in cassazione se non accompagnate da nuovi elementi fattuali o giuridici rilevanti.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è incompatibile con la presenza di precedenti e con la ricorrenza di comportamenti abituali; per ottenerla occorre fornire elementi concreti che dimostrino la non abitualità e la scarsa offensività del fatto.
- La valutazione delle prove di fatto compiuta dai giudici di merito ha ampia discrezionalità e la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è insufficiente, illogica o manifesta-mente contraddittoria; contestazioni meramente ricognitive o non fondate su nuovi elementi difficilmente riescono in cassazione.
- In caso di rigetto del ricorso la condanna alle spese processuali è la conseguenza ordinaria, salvo che non ricorrano ragioni particolari per esonerare il ricorrente.
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