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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26210/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 16/06/2023, confermativa della condanna del Tribunale di Latina del 21/09/2020 per violazione dell'art. 75 D.lgs. 159/2011 (inosservanza delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno): l'imputato non sarebbe stato trovato in casa alle ore 4:25 del 05/06/2014. Il ricorrente propone due censure: 1) vizio di motivazione e mancata prova oltre ogni ragionevole dubbio dell'assenza dall'abitazione al momento del controllo; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile e priva di elementi nuovi rispetto alle argomentazioni già respinte in appello: il comportamento degli agenti (citofono suonato ripetutamente per dieci minuti e tentativi telefonici senza esito) è stato ritenuto sufficiente a desumere l'allontanamento non autorizzato dall'abitazione, alla luce della giurisprudenza consolidata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. perché la sentenza di merito ha valorizzato i precedenti penali dell'imputato e la recidiva infraquinquennale, incompatibili con il requisito della non abitualità richiesto dalla causa di non punibilità; la richiesta è risultata inoltre generica e non corredata da elementi concreti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75 D.lgs. 159/2011

    La Corte ha interpretato la norma come comprensiva dell'obbligo di soggiorno previsto dalla misura di sorveglianza speciale: l'allontanamento dell'imputato può essere desunto dalla mancata risposta al citofono e da reiterati tentativi di contatto per un rilevante lasso temporale.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di recidiva infraquinquennale e di elementi che indicano abitualità del comportamento, ritenendo insufficiente una richiesta astratta non sorretta da elementi concreti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (precedenti citati)

    Sez. 1 n. 51384 del 28/09/2023; Sez. 1 n. 7367 del 25/01/2023; Sez. 1 n. 17463 del 09/02/2022

    Richiamati come orientamento consolidato secondo cui la mancata risposta al citofono, se protratta e accompagnata da modalità insistenti, può legittimamente indicare l'allontanamento dell'obbligato dalla sua abitazione ai fini della misura di sorveglianza.

Massime di principio

  • La prova dell'allontanamento dall'obbligo di soggiorno può essere desunta da elementi connessi al controllo domiciliare, quali il citofono ripetutamente suonato per un periodo rilevante e tentativi telefonici senza esito: tali elementi, se documentati, sono valutabili come prova concreta.
  • Argomentazioni generiche o ripetitive già respinte in grado d'appello sono, di norma, considerate inammissibili in cassazione se non accompagnate da nuovi elementi fattuali o giuridici rilevanti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è incompatibile con la presenza di precedenti e con la ricorrenza di comportamenti abituali; per ottenerla occorre fornire elementi concreti che dimostrino la non abitualità e la scarsa offensività del fatto.
  • La valutazione delle prove di fatto compiuta dai giudici di merito ha ampia discrezionalità e la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione è insufficiente, illogica o manifesta-mente contraddittoria; contestazioni meramente ricognitive o non fondate su nuovi elementi difficilmente riescono in cassazione.
  • In caso di rigetto del ricorso la condanna alle spese processuali è la conseguenza ordinaria, salvo che non ricorrano ragioni particolari per esonerare il ricorrente.

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