Cassazione Civile, Ordinanza n. 00176/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario già definito in Cassazione con rinvio alla CTR Campania. Dopo il decesso del contribuente originario, un soggetto che si è qualificato come suo figlio ed erede universale ha riassunto il giudizio davanti al giudice di rinvio. L’Agenzia delle entrate ha eccepito che tale soggetto non avesse dimostrato la propria qualità di erede e quindi la legittimazione attiva alla riassunzione. La CTR ha accolto l’eccezione, ritenendo non provata la qualità di erede e rigettando il ricorso in riassunzione. Il soggetto ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 81 c.p.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la qualità di erede sarebbe desumibile dal rapporto di filiazione, dall’accettazione tacita dell’eredità e dalla notorietà del decesso e della discendenza; (2) violazione degli artt. 301 e 303 c.p.c. e dell’art. 63 d.lgs. 546/1992, deducendo che la procura alle liti rilasciata in origine dal de cuius ai difensori avrebbe consentito a questi ultimi di riassumere comunque il giudizio di rinvio, sicché la riassunzione sarebbe stata ammissibile anche senza una nuova legittimazione dell’erede.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti delle parti diverse dall’Agenzia delle entrate, perché non risultava provata la notificazione del ricorso a tali intimati e non vi era ragione di integrare il contraddittorio. Nei rapporti con l’Agenzia delle entrate, ha ritenuto infondati i due motivi e ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, quando chi riassume un giudizio o propone impugnazione si qualifica come erede di una parte originaria, deve provare sia il decesso del dante causa sia la propria qualità di erede, e che nella specie tale prova non era stata fornita; ha inoltre escluso che la pretesa notorietà della filiazione o la procura conferita dal de cuius ai difensori potessero sanare il difetto di legittimazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in favore dell’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
Richiamato per la legittimazione ad agire: chi agisce in giudizio deve essere titolare della posizione sostanziale dedotta o comunque dimostrare il titolo che lo legittima.
art. 2697 c.c.
L’onere di provare la qualità di erede e il decesso del dante causa grava su chi assume di subentrare nella posizione processuale dell’originaria parte.
art. 115 c.p.c.
La Corte ribadisce che il giudice valuta la non contestazione e l’eventuale uso delle nozioni di fatto notorio, ma la mancata applicazione del fatto notorio non è censurabile come violazione di legge se non vi è una nozione errata dello stesso.
art. 301 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la prosecuzione/riassunzione del processo dopo la morte della parte, ma la Corte esclude che la mera procura del de cuius basti senza la prova della legittimazione dell’asserito erede.
art. 303 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla riassunzione del processo interrotto; la Corte ribadisce che la riassunzione deve provenire da soggetto legittimato.
art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la riassunzione segue le regole della prosecuzione del giudizio, ma resta necessario che chi riassume provi la propria qualità di successore della parte originaria.
art. 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
La dichiarazione sostitutiva non è, di per sé, prova idonea della qualità di erede nei confronti del giudice civile/tributario.
art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Come per l’art. 46, la dichiarazione sostitutiva non esaurisce l’onere probatorio sulla qualità di erede.
art. 565 c.c.
In tema di successione legittima, il rapporto di parentela è titolo che conferisce la qualità di erede, ma deve essere provato con idonei mezzi.
art. 452 c.c.
Ove manchino o siano indisponibili gli atti di stato civile, la prova dei fatti registrabili può essere data con ogni mezzo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, nei limiti applicabili.
Massime di principio
- Chi si qualifica erede di una parte originaria e riassume un giudizio o propone impugnazione deve provare, oltre al decesso della parte, la propria qualità di successore; l’onere probatorio grava sul soggetto che invoca la legittimazione.
- La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non basta, di per sé, a dimostrare la qualità di erede nel processo civile o tributario, soprattutto se la controparte contesta specificamente tale qualità.
- Il fatto notorio è utilizzabile solo per fatti realmente acquisiti alla comune esperienza con grado di certezza indubitabile; la sua mancata applicazione da parte del giudice di merito non integra, di regola, violazione di legge censurabile in cassazione.
- La sola coincidenza tra i difensori del de cuius e quelli dell’asserito erede non rende valida la riassunzione se l’atto è proposto in nome del successore e non della parte originaria, né basta a superare il difetto di prova della legittimazione attiva.
- Nel giudizio di cassazione, in presenza di ricorso non notificato ad alcune parti e quando non sussistano esigenze di litisconsorzio necessario attuale, il ricorso può essere dichiarato inammissibile nei confronti di tali soggetti senza integrazione del contraddittorio, specie se la causa appare comunque infondata.
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