Regolamento (UE) 2022/2115
Regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica come i fornitori di servizi di crowdfunding devono individuare il default di un prestito e calcolare i tassi di default da pubblicare ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2020/1503. Il criterio è costruito su finestre di osservazione di 12 mesi non sovrapposte, con una logica basata sul numero di prestiti e non sugli importi, per garantire comparabilità e neutralità. Sono inoltre previste regole per l’assegnazione dei prestiti alle categorie di rischio e per la qualità/coerenza dei dati utilizzati. Il regolamento mira a rafforzare la trasparenza verso gli investitori e a ridurre rischi di arbitraggio regolamentare o di falsazione delle performance pubblicate.
Norme tecniche per il calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding ai fini degli obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori europei di servizi di crowdfunding che offrono servizi di crowdfunding consistenti nell’agevolazione della concessione di prestiti, nell’ambito del regolamento (UE) 2020/1503. Disciplina il metodo di calcolo e pubblicazione dei tassi di default dei prestiti/progetti offerti sulla piattaforma, con riferimento sia al tasso di default effettivo sia a quello previsto, nonché ai dati e alle categorie di rischio utilizzati. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2022/2115: metodo di calcolo dei tassi di default nei prestiti crowdfunding
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2020/1503 e specifica le norme tecniche di regolamentazione necessarie per calcolare e pubblicare i tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding. La finalità, richiamata nei considerando, è rendere le informazioni comparabili e affidabili per gli investitori, evitare arbitraggio regolamentare e assicurare che il calcolo rifletta correttamente il rischio effettivo dei prestiti.
Finalità e contesto normativo
Il testo si inserisce nel quadro dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2020/1503, che impone ai fornitori di servizi di crowdfunding che agevolano la concessione di prestiti di pubblicare annualmente i tassi di default relativi ai progetti offerti sulla piattaforma. La Commissione richiama inoltre la necessità di usare riferimenti coerenti con la disciplina prudenziale UE, in particolare per garantire che i tassi siano costruiti su base annua e non distorti da importi monetari o da una gestione artificiosa dei dati pubblicati.
Definizione di default del prestito
L’articolo 1 stabilisce quando un prestito si considera in default. Il criterio è duplice: da un lato, il fornitore deve ritenere improbabile il rimborso integrale o l’adempimento delle obbligazioni creditizie senza ricorrere ad azioni come l’escussione delle garanzie; dall’altro, il default si verifica anche quando il titolare del progetto è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante.
Ai fini della valutazione dell’improbabile adempimento, il regolamento indica due elementi tipici:
- una ristrutturazione onerosa dell’obbligazione creditizia, che comporti verosimilmente una riduzione del debito o il differimento di capitale, interessi o commissioni;
- la richiesta di fallimento o una situazione assimilabile, se tale evento impedisce o ritarda il rimborso agli investitori.
Quando il contratto di credito consente, a condizioni prefissate, la modifica del piano di rimborso o la sospensione/dilazione dei pagamenti, le rate modificate non sono considerate in arretrato; tuttavia il fornitore deve esaminare le ragioni della modifica per verificare se emerga comunque un improbabile adempimento.
Obblighi di trasparenza in caso di default
Il regolamento impone ai fornitori di pubblicare la soglia di rilevanza utilizzata per definire l’arretrato oltre 90 giorni. Inoltre, essi devono informare tempestivamente gli investitori quando un prestito va in default.
Metodo di calcolo del tasso di default annuale
Per la pubblicazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, il tasso di default si calcola come media semplice dei tassi annuali di default osservati nell’intero periodo storico di osservazione, utilizzando finestre di 12 mesi non sovrapposte.
Il meccanismo di calcolo è così strutturato:
- il denominatore comprende i prestiti non in default all’inizio della finestra di 12 mesi;
- il numeratore comprende i prestiti inclusi nel denominatore che siano entrati in default almeno una volta nella finestra.
I prestiti il cui piano di rimborso non prevede alcun pagamento nel periodo di osservazione di 12 mesi sono esclusi dal calcolo per quel periodo. Il regolamento precisa che il periodo storico di osservazione sottostante di almeno una fonte deve essere di almeno 36 mesi; se il fornitore è operativo da meno di 36 mesi, si utilizza il periodo effettivo di attività. Devono essere pubblicati anche numeratore e denominatore.
Tasso di default effettivo e tasso di default previsto per categoria di rischio
Per la pubblicazione dei tassi di default effettivi di tutti i prestiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori devono calcolare le medie semplici dei tassi annuali di default per categoria di rischio, sempre su finestre di osservazione di 12 mesi non sovrapposte. La struttura di numeratore e denominatore è la stessa prevista per il tasso annuale di default.
Per il tasso di default previsto, le stime devono essere basate sui tassi di default effettivi calcolati a norma dell’articolo 3. Anche in questo caso si applica un periodo storico minimo di 36 mesi per almeno una fonte di dati, oppure il periodo più lungo disponibile; se il fornitore opera da meno di 36 mesi, si considera il periodo di attività effettiva.
Assegnazione ai rischi e qualità dei dati
Ai fini del calcolo, i prestiti devono essere assegnati alla categoria di rischio pertinente definita nel sistema di gestione dei rischi, sulla base di criteri solidi e ben definiti e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che possono incidere negativamente sull’andamento dei prestiti.
Il regolamento richiede inoltre che i dati impiegati per il calcolo siano coerenti e adeguati. Nei considerando si sottolinea che procedure di raccolta, conservazione e aggiornamento dei dati devono essere robuste e ben documentate, al fine di evitare errori e garantire un’elevata qualità informativa.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Essendo un regolamento delegato, integra la disciplina di base del crowdfunding senza richiedere recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Definizione di default di un prestito
Un prestito offerto sulla piattaforma è considerato in default quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: il fornitore giudica improbabile, senza azioni quali l’escussione delle garanzie, il rimborso integrale o l’adempimento delle obbligazioni creditizie relative al prestito; oppure il titolare del progetto è in arretrato da oltre 90 giorni su un’obbligazione creditizia rilevante. Sono indicati come elementi sintomatici dell’improbabile adempimento la ristrutturazione onerosa dell’obbligazione e la richiesta o apertura di fallimento/situazione assimilabile, se ostativa o ritardante il rimborso. Se il contratto consente modifiche del piano di rimborso, sospensioni o dilazioni in determinate condizioni, le rate così modificate non sono considerate in arretrato, ma il fornitore deve comunque valutare se le ragioni della modifica facciano emergere un improbabile adempimento.
Informazione agli investitori e soglia di rilevanza
I fornitori devono pubblicare la soglia di rilevanza utilizzata per la determinazione dell’arretrato oltre 90 giorni e informare tempestivamente gli investitori in caso di default di un prestito.
Calcolo del tasso di default annuale dei prestiti
Per la pubblicazione prevista dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503, il tasso di default si calcola come media semplice dei tassi annuali di default osservati nell’intero periodo storico di osservazione, usando finestre di 12 mesi non sovrapposte. Il denominatore è costituito dai prestiti non in default all’inizio della finestra; il numeratore comprende quelli del denominatore che siano entrati in default almeno una volta durante la finestra. I prestiti senza alcun pagamento nel periodo di 12 mesi sono esclusi. Il periodo storico sottostante di almeno una fonte deve essere di almeno 36 mesi, salvo che il fornitore operi da meno tempo, nel qual caso si usa il periodo di effettiva operatività. Devono essere pubblicati numeratore e denominatore utilizzati.
Calcolo del tasso di default effettivo per categoria di rischio
Per la pubblicazione dei tassi di default effettivi di tutti i prestiti di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2020/1503, il regolamento impone il calcolo della media semplice dei tassi annuali di default per categoria di rischio, sempre su finestre di 12 mesi non sovrapposte. La struttura del denominatore e del numeratore è analoga a quella prevista per il tasso annuale di default. Anche qui i prestiti senza pagamenti nel periodo sono esclusi e il periodo storico minimo è di 36 mesi, con pubblicazione di numeratore e denominatore.
Calcolo del tasso di default previsto per categoria di rischio
Le stime dei tassi di default previsti per categoria di rischio devono essere basate sui tassi di default effettivi calcolati ai sensi dell’articolo 3. Per la stima, si applica la medesima regola del periodo storico minimo di 36 mesi per almeno una fonte di dati, o il periodo più lungo se disponibile; se il fornitore opera da meno di 36 mesi, utilizza il periodo di attività effettiva.
Assegnazione dei prestiti alle categorie di rischio
Ai fini del calcolo dei tassi di default effettivi e previsti, i prestiti devono essere assegnati alla categoria di rischio pertinente definita nel sistema di gestione dei rischi, sulla base di criteri solidi e ben definiti e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che possono avere effetti sfavorevoli sull’andamento dei prestiti.
Qualità e coerenza dei dati
I fornitori devono garantire la coerenza e l’adeguatezza dei dati usati per il calcolo dei tassi di default. I considerando precisano che dati incoerenti, imprecisi, incompleti o non aggiornati possono alterare il calcolo e che, pertanto, le procedure di raccolta e memorizzazione devono essere solide e ben documentate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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