Cassazione Civile, Ordinanza n. 09465/2023 del 06/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia concerne un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 relativo a tre immobili di un ente religioso siti in Roma e Ostia. Il giudice regionale aveva accolto parzialmente l'appello del contribuente, riconoscendo l'esenzione per l'immobile di Via Giuseppe Ferrari n. 1, destinato a residenza dei religiosi, catechesi ed esercizi spirituali, e ritenendo applicabile per l'immobile di Via delle Milizie n. 26 la rendita catastale variata e notificata dall'Ufficio nel 2011. Roma Capitale ha impugnato la sentenza lamentando, per l'immobile di Via Giuseppe Ferrari, violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la mera destinazione a residenza dei padri non bastasse a integrare il requisito dell'esenzione e che la contribuente non avesse fornito prova concreta della destinazione a attività agevolate. La contribuente, con ricorso incidentale, ha denunciato: omessa pronuncia sull'appello relativo all'immobile di Via Regina Pacis n. 13 in Ostia; omessa pronuncia sull'appello relativo alla disapplicazione delle sanzioni; e, per l'immobile di Via delle Milizie n. 26, violazione dell'art. 74, comma 1, l. 342/2000 e dell'art. 1 d.m. 701/1994, sostenendo che la nuova rendita catastale notificata il 14 dicembre 2011 non potesse applicarsi all'anno 2011.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale di Roma Capitale, ritenendo corretto il riconoscimento dell'esenzione per l'immobile di Via Giuseppe Ferrari sulla base dell'accertata destinazione del bene e del parziale annullamento in autotutela dell'avviso da parte dell'ente impositore; ha rigettato inoltre il terzo motivo del ricorso incidentale, affermando che la nuova rendita catastale notificata nel 2011 poteva essere utilizzata per l'annualità 2011 perché ancora suscettibile di accertamento, e che il termine del d.m. 701/1994 è ordinatorio. Ha invece accolto i primi due motivi del ricorso incidentale per omessa pronuncia della sentenza di appello sui motivi riguardanti l'immobile di Via Regina Pacis e le sanzioni. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, limitatamente ai motivi accolti, anche per le spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ente ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
esenzione ICI per enti non commerciali e immobili destinati ad attività protette
L'esenzione spetta solo per immobili destinati direttamente e in via esclusiva ad attività di culto, catechesi, cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi e attività analoghe; nel caso concreto la destinazione accertata del bene ha giustificato il beneficio.
art. 2697 c.c.
La censura sull'onere della prova è stata respinta perché il giudice di merito aveva valorizzato il provvedimento di annullamento parziale in autotutela come riscontro della sussistenza dei presupposti dell'esenzione.
art. 360 c.p.c.
È stato evocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000, n. 342
La rendita catastale attribuita o modificata è efficace dalla notificazione, ma, una volta notificata, può essere utilizzata anche per annualità d'imposta anteriori ancora "sospese", cioè suscettibili di accertamento.
art. 1 d.m. 19 aprile 1994, n. 701
Il termine per la definizione della rendita catastale ha natura ordinatoria e il suo eventuale superamento non impedisce l'utilizzazione della rendita per annualità ancora accertabili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione ICI prevista per gli enti non commerciali, non è sufficiente la mera titolarità dell'immobile da parte dell'ente religioso: occorre che il bene sia destinato direttamente e in via esclusiva ad attività rientranti tra quelle indicate dalla norma agevolativa.
- Quando il giudice di merito fonda il riconoscimento dell'esenzione anche su un provvedimento espresso di annullamento parziale in autotutela dell'avviso da parte dell'ente impositore, la censura per violazione dell'onere della prova non può essere accolta se tale provvedimento costituisce adeguato riscontro della sussistenza del presupposto agevolativo.
- In tema di ICI, la rendita catastale attribuita o modificata non può essere utilizzata prima della sua notificazione, ma una volta notificata può spiegare effetti anche per annualità anteriori ancora suscettibili di accertamento o liquidazione, perché l'atto ha natura dichiarativa e non costitutiva.
- Il mancato rispetto del termine previsto per la definizione della rendita catastale con procedura DOCFA non comporta, di regola, l'inapplicabilità della rendita per le annualità precedenti, trattandosi di termine ordinatorio e non perentorio.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio al giudice di merito perché si pronunci sulle questioni non esaminate.
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