Ordinanza n. 205/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa adozione di provvedimenti cautelari: 1) del provvedimento di sanzione disciplinare di “rimprovero” n. -OMISSIS- di protocollo. emesso dal Comandante del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” in data 04/11/2025 e notificato al ricorrente in data 12/11/2025, 2) di ogni ulteriore atto/provvedimento prodromico, contestuale, connesso, successivo, presupposto, consequenziale e collegato, comunque lesivo delle ragioni del ricorrente, anche se non noto, con riserva, una volta che sia stato conosciuto, di dedurre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza, ma ha respinto la domanda cautelare poiché, considerata la natura dell'atto impugnato, non ha ravvisato un danno attuale, grave e irreparabile. L'ordinanza non decide il merito dell'impugnazione e non contiene una valutazione espressa sugli eventuali vizi di legittimità della sanzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: sanzione disciplinare di rimprovero adottata dal Comandante del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di rimprovero adottata il 4 novembre 2025 e notificata il 12 novembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'esecuzione, nonché l'annullamento degli atti prodromici, contestuali, connessi, successivi, presupposti e consequenziali, anche non conosciuti, con riserva di proporre motivi aggiunti. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né descrive i fatti posti a fondamento della sanzione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti propri della sospensione cautelare; il giudice ha escluso la sussistenza di un danno attuale, grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di una sanzione disciplinare può essere negata quando, in relazione alla natura dell'atto impugnato, non sia dimostrato un danno attuale, grave e irreparabile derivante dalla sua esecuzione.
- La reiezione della domanda cautelare non definisce il merito dell'impugnazione dell'atto disciplinare, in assenza di una specifica decisione sui dedotti vizi di legittimità.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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