Cassazione Penale, Sentenza n. 21015/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime ex art.41-bis Ord. pen., aveva chiesto il permesso premio (domanda ex art.30-ter Ord. pen.) ritenuta inammissibile dal Magistrato di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo confermando l'inammissibilità e dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4-bis, comma 2, come modificato dalla L.199/2022. In cassazione Fasciani ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione degli artt.41-bis e 4-bis e ha riproposto la questione di legittimità costituzionale per presunta violazione degli artt.3 e 27 Cost. e 3 e 7 CEDU, sostenendo che fosse sopravvenuta l'assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e che la norma non consentirebbe di concedere benefici penitenziari malgrado la cessazione di tali collegamenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il comma 2 dell'art.4-bis, così come modificato dalla L.199/2022, escluda espressamente la concedibilità del permesso premio ai detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art.41-bis. Ha inoltre osservato che la persistenza del regime 41-bis è indice della attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e che il ricorrente non ha fornito elementi concreti e specifici a dimostrazione della cessazione di tali collegamenti. Per tali ragioni la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta inammissibile. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art.4-bis Ord. pen.
comma 2 (nella formulazione risultante dalla L.199/2022)
Il comma 2 esclude espressamente la concedibilità del permesso premio per il recluso sottoposto al regime speciale ex art.41-bis; la Corte interpreta la norma in senso letterale e impeditivo.
art.41-bis Ord. pen.
menzionato nella sentenza
La permanenza del regime 41-bis è considerata indice della attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e giustifica, di per sé, la esclusione dei benefici come il permesso premio.
art.30-ter Ord. pen.
menzionato nella motivazione come norma di riferimento per il permesso premio
La domanda di permesso premio proposta ai sensi di tale articolo è stata ritenuta inammissibile per effetto del divieto previsto dall'art.4-bis, comma 2, in favore dei detenuti sottoposti all'art.41-bis.
art.606 cod. proc. pen.
Norma processuale invocata dal ricorrente per formulare il motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione di norme sostanziali).
art.616 cod. proc. pen.
menzionato per la condanna alle spese
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
L.199/2022
modifica del comma 2 dell'art.4-bis
La modifica normativa è stata interpretata come rafforzativa del divieto di benefici per i detenuti in 41-bis; la Corte non ha rilevato profili di illegittimità costituzionale sulla base degli elementi prodotti.
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
menzionato nella limitazione della riproduzione del motivo
Richiamato per i limiti della esposizione del motivo di ricorso alla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La mera permanenza del regime 41-bis viene interpretata dai giudici come indice della attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e, quindi, come ostativo alla concessione dei permessi premio previsti per altri detenuti.
- Per proporre con successo una critica alla applicazione dell'art.4-bis o per sollevare una questione di legittimità costituzionale è necessario allegare fatti concreti e specifici che dimostrino la cessazione effettiva e verificabile dei collegamenti con la criminalità organizzata; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- La modifica normativa (L.199/2022) che ha escluso la concedibilità dei benefici per i sottoposti a 41-bis è stata interpretata in senso restrittivo: fino a prova contraria, il divieto opera automaticamente se il regime speciale è in atto.
- In situazioni simili conviene puntare non tanto su questioni di principio generiche quanto su prove documentali e verificabili (atti, dichiarazioni, accertamenti) che attestino la concreta e stabile impossibilità di mantenere rapporti con l'organizzazione criminale, o richiedere specificamente la revoca del regime 41-bis con istanze e mezzi probatori adeguati.
- Le questioni di legittimità costituzionale vengono dichiarate inammissibili se il ricorrente non dimostra concretamente i presupposti di fatto che giustificherebbero la riconsiderazione dell'applicazione della norma.
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