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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21015/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime ex art.41-bis Ord. pen., aveva chiesto il permesso premio (domanda ex art.30-ter Ord. pen.) ritenuta inammissibile dal Magistrato di sorveglianza. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo confermando l'inammissibilità e dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4-bis, comma 2, come modificato dalla L.199/2022. In cassazione Fasciani ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione degli artt.41-bis e 4-bis e ha riproposto la questione di legittimità costituzionale per presunta violazione degli artt.3 e 27 Cost. e 3 e 7 CEDU, sostenendo che fosse sopravvenuta l'assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e che la norma non consentirebbe di concedere benefici penitenziari malgrado la cessazione di tali collegamenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il comma 2 dell'art.4-bis, così come modificato dalla L.199/2022, escluda espressamente la concedibilità del permesso premio ai detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art.41-bis. Ha inoltre osservato che la persistenza del regime 41-bis è indice della attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e che il ricorrente non ha fornito elementi concreti e specifici a dimostrazione della cessazione di tali collegamenti. Per tali ragioni la questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta inammissibile. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art.4-bis Ord. pen.

    comma 2 (nella formulazione risultante dalla L.199/2022)

    Il comma 2 esclude espressamente la concedibilità del permesso premio per il recluso sottoposto al regime speciale ex art.41-bis; la Corte interpreta la norma in senso letterale e impeditivo.

  • art.41-bis Ord. pen.

    menzionato nella sentenza

    La permanenza del regime 41-bis è considerata indice della attualità dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e giustifica, di per sé, la esclusione dei benefici come il permesso premio.

  • art.30-ter Ord. pen.

    menzionato nella motivazione come norma di riferimento per il permesso premio

    La domanda di permesso premio proposta ai sensi di tale articolo è stata ritenuta inammissibile per effetto del divieto previsto dall'art.4-bis, comma 2, in favore dei detenuti sottoposti all'art.41-bis.

  • art.606 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata dal ricorrente per formulare il motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione di norme sostanziali).

  • art.616 cod. proc. pen.

    menzionato per la condanna alle spese

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • L.199/2022

    modifica del comma 2 dell'art.4-bis

    La modifica normativa è stata interpretata come rafforzativa del divieto di benefici per i detenuti in 41-bis; la Corte non ha rilevato profili di illegittimità costituzionale sulla base degli elementi prodotti.

  • art.173 disp. att. cod. proc. pen.

    menzionato nella limitazione della riproduzione del motivo

    Richiamato per i limiti della esposizione del motivo di ricorso alla Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • La mera permanenza del regime 41-bis viene interpretata dai giudici come indice della attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e, quindi, come ostativo alla concessione dei permessi premio previsti per altri detenuti.
  • Per proporre con successo una critica alla applicazione dell'art.4-bis o per sollevare una questione di legittimità costituzionale è necessario allegare fatti concreti e specifici che dimostrino la cessazione effettiva e verificabile dei collegamenti con la criminalità organizzata; affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La modifica normativa (L.199/2022) che ha escluso la concedibilità dei benefici per i sottoposti a 41-bis è stata interpretata in senso restrittivo: fino a prova contraria, il divieto opera automaticamente se il regime speciale è in atto.
  • In situazioni simili conviene puntare non tanto su questioni di principio generiche quanto su prove documentali e verificabili (atti, dichiarazioni, accertamenti) che attestino la concreta e stabile impossibilità di mantenere rapporti con l'organizzazione criminale, o richiedere specificamente la revoca del regime 41-bis con istanze e mezzi probatori adeguati.
  • Le questioni di legittimità costituzionale vengono dichiarate inammissibili se il ricorrente non dimostra concretamente i presupposti di fatto che giustificherebbero la riconsiderazione dell'applicazione della norma.

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