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Sentenza

Sentenza n. 34/2026 - Catania, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del -OMISSIS-, -OMISSIS- 3934.

Giustizia amministrativa202500861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale di una sentenza del TAR Sicilia – Catania che imponeva l’ostensione di documenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (privato istante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che l’ASP non avesse dato integrale esecuzione alla sentenza ottemperanda, notificata all’amministrazione il 26 novembre 2024. Dopo la proposizione del ricorso, l’ASP ha proceduto a un adempimento solo parziale, in data 7 luglio 2025, limitato all’ostensione di alcuni documenti relativi a quattro delle sette istanze di accesso presentate. Il ricorrente ha quindi insistito per l’adozione delle misure necessarie a conseguire l’integrale accesso ai documenti, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio e la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. L’amministrazione, pur ritualmente evocata, non si è costituita né ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provato, anche in ragione della mancata specifica contestazione da parte dell’ASP, che la sentenza non fosse stata integralmente eseguita. Ha ordinato all’ASP di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza se anteriore, i provvedimenti necessari per dare esatto adempimento alla pronuncia ottemperanda. Per l’eventualità di ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’ASP, incaricandolo di provvedere entro i successivi sessanta giorni. È stata invece respinta la domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., poiché il previsto meccanismo surrogatorio mediante commissario ad acta rendeva non necessaria tale misura coercitiva. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’ASP, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, oltre alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    «ordina, ai sensi dell’art. 114 cpa, all’ASP intimata di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza»

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire esattamente il giudicato, fissando un termine e predisponendo, in caso di persistente inerzia, un meccanismo sostitutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    «Deve, invece, essere disattesa la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cpa»

    La condanna prevista dalla disposizione non è necessaria quando la nomina del commissario ad acta alla scadenza del termine assegnato costituisce un rimedio rapido e adeguato per eliminare l’inerzia amministrativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    «Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»

    Ricorrendone i presupposti, il giudice dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte privata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento solo parziale dell’amministrazione non estingue l’obbligo di esecuzione del giudicato: il giudice deve ordinare l’adozione delle ulteriori misure necessarie a conseguire l’esatto e integrale adempimento.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di una specifica contestazione dell’inadempimento consentono di ritenere provati i fatti dedotti dal ricorrente, quando risultino ritualmente allegati e non smentiti dagli atti.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione della sentenza e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
  • La previsione della nomina del commissario ad acta quale meccanismo surrogatorio rapido può rendere non necessaria la contestuale condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza le spese seguono la soccombenza anche quando l’amministrazione abbia posto in essere un adempimento parziale successivamente alla proposizione del ricorso, se l’integrale esecuzione del giudicato non è stata conseguita.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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