Sentenza n. 118/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Monfalcone n. 13 del 26.2.2025, pubblicata il 3.3.2025, avente ad oggetto “Interpretazione autentica dell'articolo 7 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente PRGC”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale recante interpretazione autentica dell'art. 7, comma 2, delle NTA del vigente PRGC, relativa alla destinazione d'uso dei servizi e attrezzature collettive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di un immobile sito in zona B1, ha impugnato la deliberazione consiliare sostenendo che essa, anziché limitarsi a interpretare autenticamente l'art. 7, comma 2, delle NTA del PRGC, avrebbe introdotto una modifica sostanziale alla disciplina urbanistica, configurando una variante al piano regolatore adottata senza rispettare il procedimento previsto dall'art. 63 sexies della legge regionale n. 5/2007. È stata inoltre dedotta la violazione dei principi di legalità, tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, nonché l'eccesso di potere per sviamento e la violazione del giusto procedimento, poiché non sarebbe stato individuato l'interesse pubblico perseguito e sarebbe stato omesso il procedimento partecipativo proprio mentre era in corso la predisposizione di una variante generale al PRGC. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e ne ha comunque sostenuto l'infondatezza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure di illegittimità dedotte. La deliberazione impugnata è stata ritenuta, per il suo contenuto oggettivo, non innovativa ma interpretativa dell'art. 7, comma 2, delle NTA, e comunque avente natura generale e astratta, suscettibile di applicazione ripetuta. Essa non produce quindi una lesione immediata, concreta e attuale in assenza di un successivo provvedimento applicativo. Il ricorrente aveva allegato soltanto la proprietà dell'immobile in zona B1, senza indicare quale specifica lesione fosse stata arrecata alla sua sfera giuridica né quale utilità concreta avrebbe ottenuto dall'annullamento della delibera. In particolare, dagli atti non risultava che fosse stato presentato al Comune un progetto soggetto alla valutazione dell'interesse qualificato richiesta dalla delibera, né che tale progetto fosse stato respinto o comunque non approvato. Il difetto di interesse è stato dichiarato ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 63 sexies l.r. 5/2007
Il ricorrente ha invocato la disposizione sostenendo che la deliberazione comunale avrebbe dovuto essere adottata secondo il procedimento previsto per le varianti urbanistiche; la questione non è stata esaminata nel merito per il difetto di interesse a ricorrere.
art. 7, comma 2, NTA del PRGC
Le destinazioni d’uso delle unità immobiliari sono distinte nelle categorie elencate all’articolo 5 della LR 19/2009 e successive modifiche e integrazioni, tra cui i servizi e le attrezzature collettive.
La delibera è stata qualificata dal TAR come interpretazione non innovativa della disposizione, precisando che la destinazione relativa a servizi e attrezzature collettive è attuabile mediante un progetto approvato dall’amministrazione comunale che riconosca un interesse qualificato.
art. 5, comma 1, l.r. 19/2009
Servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie.
La disposizione costituisce la norma regionale di riferimento richiamata dalla delibera per definire la destinazione d'uso dei servizi e delle attrezzature collettive.
art. 100 c.p.c.
Applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio esterno dell'art. 39 c.p.a.; richiede l'individuazione di un interesse a ricorrere concreto e attuale, consistente nella prospettazione di una lesione concreta e nell'utilità effettiva derivante dall'eventuale annullamento dell'atto.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
È stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il possibile profilo di inammissibilità per carenza di immediata lesività è stato rilevato dal Presidente in udienza e sottoposto al contraddittorio delle parti.
Massime di principio
- Una disposizione urbanistica di contenuto generale e astratto, qualificata come interpretazione non innovativa di una norma del piano regolatore, non è immediatamente lesiva e non può essere impugnata autonomamente finché non sia adottato un provvedimento applicativo che renda concreta e attuale la lesione dell'interesse del privato.
- La mera proprietà di un immobile ricadente in una determinata zona urbanistica non dimostra, da sola, l'interesse concreto e attuale a impugnare una disposizione generale: il ricorrente deve indicare la specifica lesione subita e l'utilità effettiva conseguibile dall'annullamento dell'atto.
- Quando una disciplina urbanistica subordina l'attuazione di una destinazione d'uso alla presentazione e all'approvazione di uno specifico progetto da parte dell'amministrazione, l'interesse a impugnare la disciplina interpretativa non è attuale se il privato non ha presentato il progetto e non ha subito un diniego o altro provvedimento applicativo lesivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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