Sentenza n. 95/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot.-OMISSIS- del 20 gennaio 2025 di riscontro all’istanza di accesso presentata dal ricorrente; - di tutti i provvedimenti – anche endoprocedimentali – presupposti, istruttori e consequenziali, ancorché non conosciuti; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta e per la conseguente condanna della R.F.I. S.p.A. alla relativa ostensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alla documentazione relativa alle progressioni di carriera e agli atti di auto-organizzazione degli uffici di RFI
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dipendente di RFI e interessato a contestare la mancata progressione della propria carriera, ha chiesto l’accesso ai documenti relativi alle promozioni, intervenute dal 4 aprile 2022, di quattordici dipendenti nominativamente individuati. La richiesta riguardava bandi, avvisi di personale, commissioni e verbali di selezione, disposizioni organizzative e altri provvedimenti concernenti la variazione delle titolarità di strutture o microstrutture, nonché attestati formativi. RFI ha negato l’accesso agli atti contenenti dati personali di terzi e ha indicato, per la documentazione organizzativa, la possibilità di consultazione del portale aziendale. Il ricorrente ha dedotto l’insussistenza di ragioni assolute di riservatezza, la non esaustività della documentazione disponibile sul portale e la necessità di acquisire anche gli atti endoprocedimentali. RFI ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo di agire quale datore di lavoro privato, nonché l’inammissibilità e infondatezza della richiesta, ritenuta generica ed esplorativa e riferita a progressioni interne non concorsuali. La Commissione per l’accesso ha dichiarato inammissibile il ricorso per incompetenza, ritenendo l’accesso esercitabile soltanto nella fase pubblicistica del rapporto. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha esteso le censure alla decisione della Commissione e alla memoria di RFI.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la disciplina dell’accesso si applica anche ai soggetti privati chiamati a svolgere compiti di interesse pubblico e che le relative controversie rientrano nella giurisdizione amministrativa. RFI, concessionaria della gestione della rete ferroviaria nazionale e qualificata come organismo di diritto pubblico, è quindi soggetta alla disciplina dell’accesso. Il Collegio ha ritenuto che gli atti sulle progressioni di carriera e sull’auto-organizzazione degli uffici non riguardino la quotidiana gestione del rapporto di lavoro, ma settori dotati di autonoma rilevanza pubblicistica. L’accessibilità non è esclusa dal fatto che le promozioni siano state disposte senza prove concorsuali, potendo derivare anche da una verifica tecnica delle caratteristiche dei dipendenti. Il ricorrente, quale dipendente di RFI, è titolare di una situazione giuridicamente tutelata e di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, autonomo rispetto all’eventuale fondatezza della controversia lavoristica sottostante. La richiesta non è stata ritenuta generica o esplorativa, poiché delimitata temporalmente e riferita a dipendenti nominativamente individuati. Le esigenze di riservatezza non consentivano un diniego assoluto, non essendo coinvolti dati sensibilissimi; RFI avrebbe dovuto attivare il procedimento di cui all’art. 3 del d.P.R. 184/2006, comunicando la richiesta ai controinteressati per consentire loro di presentare opposizione. La documentazione organizzativa è stata interpretata come comprensiva di tutti gli atti che hanno condotto alle nomine dei dipendenti indicati, mentre bandi, avvisi, atti delle commissioni e verbali devono essere ostesi nei limiti della loro effettiva esistenza. È stata annullata la nota di diniego del 20 gennaio 2025 ed è stato imposto a RFI di attivare il procedimento di accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina del diritto di accesso si applica anche agli organismi di diritto pubblico e ai soggetti privati chiamati all’espletamento di compiti di interesse pubblico, limitatamente ai settori dell’attività dotati di rilevanza pubblicistica.
art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016
La qualificazione di RFI come organismo di diritto pubblico concorre a fondarne l’assoggettamento alla disciplina dell’accesso.
art. 3 d.P.R. 184/2006
In presenza di controinteressati, l’amministrazione deve comunicare loro la richiesta di accesso, consentendo l’eventuale opposizione; la presenza di dati personali di terzi non giustifica automaticamente il diniego.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Le controversie sull’accesso documentale proposto nei confronti di un soggetto privato qualificato come organismo di diritto pubblico rientrano nella giurisdizione amministrativa quando la richiesta concerne attività connessa a compiti di interesse pubblico.
- Nell’ambito di una società concessionaria di un pubblico servizio, gli atti relativi alle progressioni di carriera e all’auto-organizzazione degli uffici sono accessibili quando presentano autonoma rilevanza pubblicistica, anche se le progressioni non sono state precedute da una procedura concorsuale.
- Il dipendente di un organismo di diritto pubblico può avere un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti relativi alle progressioni di carriera di colleghi, purché questi siano individuati o individuabili e la richiesta sia collegata a una situazione giuridicamente tutelata; tale interesse è autonomo rispetto all’eventuale fondatezza della controversia principale.
- Una richiesta di accesso non è generica o esplorativa se delimita il periodo temporale, individua nominativamente i soggetti interessati e specifica le categorie documentali richieste.
- La presenza di dati personali di terzi, quando non riguardi dati sensibilissimi, non consente un diniego assoluto: l’amministrazione deve attivare il contraddittorio con i controinteressati ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 184/2006 e procedere al bilanciamento tra accesso e riservatezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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