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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05679/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l'invalidità dell'atto perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Un soggetto già condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino del 19/11/2024. La Corte rileva che il ricorso è stato presentato senza l'intervento e la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il motivo decisivo della decisione non attiene al merito dell'impugnazione, ma alla violazione dell'art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p., che impone che ricorso, memorie e motivi nuovi siano sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori abilitati.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, primo periodo, c.p.p.

    l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione

    Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato è inammissibile se non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, così come le memorie e i motivi nuovi, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
  • La proposizione personale del ricorso da parte del condannato non è idonea a soddisfare il requisito di validità previsto dall'art. 613 c.p.p., che costituisce una causa di inammissibilità processuale rilevabile de plano.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di sottoscrizione difensiva qualificata, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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