Sentenza n. 2367/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico; - del DM del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142; - della Determinazione n. 24300 del 12/12/2022 del Dirigente della Regione Emilia-Romagna che individua le aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - della comunicazione prot. 13/12/2022 1226260 con la quale la Regione Emilia- Romagna ha comunicato alla ricorrente i provvedimenti di cui innanzi; nonché - per quanto possa occorrere, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano richiamate nel corpo del ricorso; - di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali, successivi e comunque connessi del procedimento, fra cui l'Allegato 1 alla Determinazione 24300 del 12/12/2022 contenente le relative quote di ripiano delle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno 015, 2016, 2017 e 2018 ed anche di tutti quelli allo stato non noti, in ordine ai quali si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti di ricorso e per ogni consequenziale statuizione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERVIZI ITALIA S.P.A. il 26\2\2025 : - della nota prot. n. 24/01/2025.0073861.U della Regione Emilia-Romagna, trasmessa a mezzo pec in data 24/1/2025, con oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”, con la quale è stata trasmessa la DD n. 25860 del 27/11/2024 ed è stato intimato il pagamento del payback per gli anni 2015-2018 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con l’avviso che, in caso contrario, la Regione procederà con le compensazioni previste dalla legge; della presupposta Determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 a firma del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, recante “Ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e dei relativi allegati, e nella specie dell’Allegato 1 recante l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, conosciuta dalla ricorrente solo in data 24/1/2025, nonché del ripiano attribuito dalla Regione Emilia-Romagna a Servizi Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 9ter, comma 9bis, d.l. 78/2015 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, pari all’importo di Euro 99.002,98; - per quanto occorrer possa, della Delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 160 del 3/2/2025 e della conseguente nota prot. 6/2/2025.0121170.U della Regione Emilia-Romagna ove confermativi dei provvedimenti presupposti già impugnati con i presenti motivi aggiunti (determinazione dirigenziale n. 25860 del 27.11.2024 e nota prot. n. 24/01/2025.0073861.U).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti statali e regionali relativi al pay-back sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi i provvedimenti di determinazione della quota dovuta e la successiva intimazione di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, la determinazione regionale di individuazione delle aziende fornitrici e delle quote di ripiano, nonché gli atti successivi con cui la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato e intimato il pagamento della quota di pay-back, pari a euro 99.002,98. Ha dedotto, tra l’altro, la violazione dei termini e delle modalità previste dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dagli accordi Stato-Regioni; l’illegittima fissazione dei tetti di spesa; il contrasto della disciplina con il legittimo affidamento, con gli artt. 3, 23, 53, 97 e 117 Cost. e con l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU; l’illegittima inclusione nel calcolo di componenti estranee alla fornitura di dispositivi medici, quali prestazioni di servizi; la violazione del principio di neutralità fiscale e dell’art. 203 della direttiva 2006/112/CE; nonché l’illegittimità derivata degli atti regionali. Nel corso del giudizio la società ha versato il 25 per cento dell’importo rideterminato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, non è stato depositato il provvedimento regionale formale di accertamento dell’avvenuto versamento previsto dalla nuova disciplina.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse. Il pagamento tempestivo della quota ridotta prevista dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 dimostra il venir meno dell’interesse alla decisione, ma non consente formalmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere in assenza del provvedimento regionale di accertamento del versamento previsto dalla legge. Il ricorso per motivi aggiunti, rivolto contro l’atto regionale applicativo che individuava gli importi dovuti, è stato invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in conformità ai precedenti della Sezione. La controversia relativa agli atti applicativi regionali può essere riassunta davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici e il meccanismo di ripiano a carico delle aziende fornitrici, inclusa la procedura relativa agli anni 2015-2018 prevista dal comma 9-bis.
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ...
Il versamento tempestivo della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione relativa alle annualità considerate; la cessazione della materia del contendere è collegata dalla legge all’accertamento formale del versamento da parte della Regione o Provincia autonoma e alla relativa comunicazione al TAR.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Il pagamento della quota rideterminata costituisce un fatto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e conduce all’improcedibilità del ricorso quando manchi il presupposto formale per la cessazione della materia del contendere.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 74 c.p.a.
Consente la motivazione della sentenza mediante riferimento a precedenti conformi, utilizzati dal Collegio per la disciplina della sopravvenuta carenza di interesse e del difetto di giurisdizione sugli atti regionali applicativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una disciplina sopravvenuta riduce l’importo dovuto e prevede l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento della quota ridotta, il versamento tempestivo e integrale di tale quota determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso relativo agli atti originari.
- La cessazione della materia del contendere prevista direttamente dalla legge richiede il perfezionamento degli specifici adempimenti formali stabiliti dalla disciplina sopravvenuta, compreso, quando previsto, il provvedimento dell’amministrazione che accerta il pagamento e la sua comunicazione al giudice; in mancanza, il ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La controversia relativa agli atti regionali applicativi dell’obbligo di pay-back sui dispositivi medici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando l’impugnazione investe direttamente la pretesa patrimoniale e la quantificazione dell’importo dovuto, anziché l’esercizio di un potere amministrativo autoritativo.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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