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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32408/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per invalidità della procura speciale. Ha quindi condannato il ricorrente a rifondere alla Questura di Parma le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.100 oltre spese prenotate a debito. Non ha disposto spese nei confronti della parte rimasta intimata. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 perché il processo risultava esente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudice di pace aveva convalidato il provvedimento della Questura di Parma che disponeva l'accompagnamento alla frontiera di un cittadino albanese, in esecuzione di un decreto di espulsione del Prefetto emanato il medesimo giorno. Il destinatario del provvedimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la Questura si è costituita resistendo e ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale. La Corte, prima di esaminare i motivi, ha rilevato che la procura al difensore, apposta su foglio separato e congiunto materialmente al ricorso, recava la stessa data del provvedimento impugnato e non conteneva alcun riferimento specifico all'ordinanza né al giudizio di cassazione, oltre a includere formule incompatibili con l'attività propria del giudizio di cassazione. Per tale ragione ha ritenuto non provata la posteriorità della procura rispetto al provvedimento impugnato e, quindi, invalida la procura speciale richiesta per il ricorso per cassazione ex art. 365 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    La procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale e, per garantire la certa riferibilità dell'attività difensiva al titolare del diritto controverso, deve risultare rilasciata in data successiva al provvedimento impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica quando dagli atti risulta che il processo è esente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere conferita dopo il provvedimento impugnato; la coincidenza della data della procura con quella dell'atto impugnato non consente di ritenere provata la necessaria posteriorità se il documento non offre elementi univoci in tal senso.
  • La validità della procura speciale va verificata in modo rigoroso: in mancanza di un riferimento espresso al provvedimento impugnato o al giudizio di cassazione, e in presenza di clausole incompatibili con il ricorso per cassazione, la procura può essere reputata invalida.
  • L'invalidità della procura speciale al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi di impugnazione.
  • Le spese seguono la soccombenza rispetto alla parte costituita; nei confronti della parte rimasta intimata non va disposta statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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