Cassazione Penale, Sentenza n. 18204/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di archiviazione pronunciata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. sostenendo: (1) che il Gip non avrebbe dovuto ritenere configurabile la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p., dal momento che il numero ridotto di munizioni rinvenute (compatibili con l'arma denunciata) rientrerebbe nella normale dotazione del caricatore e quindi mancherebbe l'elemento soggettivo del reato; (2) che la motivazione è carente, contraddittoria o manifesta illogica perché il giudice non si è confrontato con le argomentazioni difensive e con la pronuncia del Tribunale del riesame che aveva ritenuto il reato "neppure astrattamente configurabile".
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha dichiarato ammissibile il ricorso perché il ricorrente ha allegato un interesse concreto (rischio per la sua attività professionale di guardia particolare giurata). Sul merito, la Corte ha confermato che l'omissione della denuncia di munizioni eccedenti la normale dotazione del caricatore integra la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p.; nel caso specifico, oltre alle 49 cartucce denunciate, sono state trovate 17 cartucce cal. 9x21 e 12 cartucce cal. 22LR, quantità che eccede la normale dotazione (15 cartucce) e quindi costituisce materiale truncamento della normativa di denuncia. Ha altresì ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito sul profilo soggettivo: l'art. 697 c.p. è punibile anche a titolo di colpa e la dimenticanza o leggerezza nell'omessa denuncia può configurare colpa. Tuttavia, il Gip aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto in considerazione del comportamento collaborativo, del numero complessivamente esiguo di munizioni non denunciate e della plausibilità della dimenticanza, argomentazione ritenuta sufficiente e non viziata. Il ricorso è quindi respinto e il provvedimento di archiviazione resta confermato; il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 697 cod. pen.
L'omissione della denuncia di munizioni detenute in numero eccedente la normale dotazione del caricatore dell'arma già denunciata integra la contravvenzione; la fattispecie è punibile anche a titolo di colpa (negligenza/dimenticanza).
art. 131-bis cod. pen.
Consente l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; il giudice può disporre l'archiviazione anche quando sussistono i fatti costitutivi dell'illecito se la valutazione complessiva sulla offensività e sulle circostanze porta a ritenere la particolare tenuità.
art. 111 Cost.
Giustifica la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione che incide definitivamente su situazioni di diritto soggettivo, in assenza di altri rimedi.
art. 411 comma 1-bis c.p.p.
Norma procedurale richiamata nella giurisprudenza in tema di archiviazione per particolare tenuità e sulla natura decisoria dell'ordinanza di archiviazione impugnabile in Cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Rilevato in ordine ai limiti di riproduzione delle argomentazioni nel ricorso, normativa processuale attinente alla forma e limiti della motivazione nelle impugnazioni.
Massime di principio
- La mera compatibilità delle munizioni con l'arma denunciata non esclude l'integrazione del reato se il numero di munizioni non denunciate eccede la normale dotazione del caricatore.
- Per art. 697 c.p. rileva sia l'elemento oggettivo (numero eccedente la dotazione) sia che la norma è applicabile anche in caso di colpa: negligenza o dimenticanza possono configurare responsabilità.
- L'archiviazione per particolare tenuità (art. 131-bis) è compatibile con l'accertamento della fattispecie: il giudice può disporre l'archiviazione se la condotta risulta di scarsa offensività considerati tutti i fattori (collaborazione, esiguità della quantità, contesto), e tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge.
- La decisione del Tribunale del riesame su un aspetto non vincola le valutazioni dei giudici nelle fasi successive; le diverse valutazioni di merito possono legittimamente coesistere se motivate.
- Per contestare efficacemente l'archiviazione in Cassazione occorre dimostrare violazione di legge; censure generiche sull'offensività o sulla mancata prova dell'efficacia delle munizioni sono deboli se non accompagnate da specifici elementi probatori.
- Chi impugna l'ordinanza di archiviazione deve dimostrare interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento (es. rischio patrimoniale o professionale derivante dall'iscrizione), altrimenti la ricorribilità può essere limitata.
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