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Sentenza

Sentenza n. 1787/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 694, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.02.2024

Giustizia amministrativa202504608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla docente la Carta docente per quattro anni scolastici

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 694 dell'8 febbraio 2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.000,00. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non indicava il TAR adito, gli estremi della sentenza da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio. La procura conteneva soltanto il riferimento generico al riconoscimento del diritto alla Carta docente ai sensi della legge n. 107/2015. Il Collegio ha inoltre esaminato l'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio, escludendo la necessità di un avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata presenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, senza esaminare nel merito l'inottemperanza del Ministero, la nomina del commissario ad acta o la penalità di mora. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e la controversia. La procura generica può beneficiare dell'assorbimento del requisito di specialità quando sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso; tale eccezione, secondo il TAR, non opera quando una procura cartacea sia semplicemente digitalizzata e depositata insieme a un ricorso nativo digitale. La congiunzione telematica dei documenti non dimostra né l'effettiva consapevolezza della parte circa lo specifico atto processuale né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio affermato dall'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla sua notificazione o al deposito. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non sussistendo un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli orientamenti già esistenti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale, idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio non è stato ritenuto necessario quando il difensore non sia presente in udienza o camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di contraddire sulla questione.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. per escludere la sanabilità del difetto di procura speciale nel processo amministrativo.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, secondo il TAR, di rinnovare o regolarizzare una procura speciale mancante o inidonea quando essa costituisca requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è applicabile quando esistano orientamenti interpretativi, anche discordanti, tra i quali la parte abbia scelto quello meno prudente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina l'equiparazione formale della procura separata alla procura apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra, da sola, la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 22 c.p.a.

    Richiamato quale espressione dell'obbligatorietà, in via generale, del patrocinio tecnico nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa sostanziale del diritto alla Carta elettronica del docente, ma la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    Richiamato in relazione all'orientamento secondo cui la procura digitalizzata allegata al ricorso nativo digitale potrebbe integrare una procura speciale apposta in calce; il TAR ha escluso tale impostazione alla luce del principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria, oltre agli altri elementi necessari a dimostrare la volontà della parte di conferire lo ius postulandi per quello specifico giudizio.
  • La procura generica può considerarsi speciale per incorporazione quando sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso e il contesto documentale unitario renda certa la riferibilità della delega alla controversia; la mera allegazione telematica di una copia informatica di una procura cartacea separata non determina automaticamente tale incorporazione sostanziale.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata conferita prima della notificazione o del deposito dell'atto.
  • Il difetto di procura speciale, quando la procura costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non è concedibile per la genericità della procura quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano orientamenti interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non integra, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa.
  • Quando il difensore non compare all'udienza o alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a concedere l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio, poiché la mancata partecipazione implica rinuncia alla possibilità di interloquire su tale questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaTutela del terzo

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